skin

Cds: 'Stralcio relazione Prefettura basta a motivare interdittiva antimafia'

17 maggio 2016 - 15:45

Il Consiglio di Stato sottolinea che per esigenze difensive da interdittiva antimafia basta consultare stralci di relazione della Prefettura.

Scritto da Fm
Cds: 'Stralcio relazione Prefettura basta a motivare interdittiva antimafia'

 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Ministero dell'Interno e Prefettura di Lecce contro i titolari di una società di gestione di sale giochi e scommesse sottoposta ad interdittiva antimafia per la riforma di una sentenza del Tar Puglia sul silenzio tenuto dalla Prefettura di Lecce sull’istanza di accesso agli atti presentata dagli appellati.


A seguito della adozione di due interdittive antimafia nei loro confronti i titolari della società al fine di salvaguardare le concessioni per la gestione di sale gioco e scommesse, hanno conferito le quote sociali a due trust, nominando quale amministratore un avvocato. Nonostante ciò, la Prefettura di Lecce, ha emanato una nuova interdittiva nei confronti delle società, (ritenendo che la costituzione e gestione del Trust in realtà coprisse la perdurante ingerenza della vecchia proprietà nella gestione degli affari delle sale di raccolta delle scommesse) e, poi ne ha disposto il commissariamento sospendendo l’interdittiva e nominando tre commissari straordinari. Gli attuali appellanti hanno impugnato l’interdittiva antimafia con ricorso al Tar Puglia chiedendone l’annullamento per insussistenza della pretesa ingerenza nella gestione dei due trusts.


IL RICORSO DEI TITOLARI - Costituendosi in giudizio, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, "la Prefettura di Lecce ha depositato alcuni documenti, tra i quali uno stralcio della relazione predisposta dai suddetti amministratori dalla quale si desumerebbe la stretta correlazione tra la famiglia dei titolari e le aziende sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo gestionale. Vista questa documentazione, i ricorrenti/attuali appellanti hanno presentato alla Prefettura di Lecce una istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione (con estrazione anche di copia) del testo integrale della relazione predisposta dagli amministratori straordinari nominati dalla Prefettura di Lecce. La Prefettura, pur avendo comunicato l’avvio del procedimento con una nota 2015, non ha poi dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, previsti dall’art. 25 della legge n. 241/1990". Pertanto i due ex titolari, nell’ambito del giudizio instaurato avverso la interdittiva antimafia hanno proposto una istanza al medesimo Tar, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo che, previo annullamento del silenzio rigetto tenuto dalla Prefettura di Lecce, fosse loro consentito di prendere visione e trarre copia del testo integrale della relazione predisposta dagli amministratori straordinari. A ciò le Amministrazioni statali hanno chiesto il rigetto del /ricorso, "argomentando che la relazione non sarebbe ostensibile, in quanto rientrerebbe tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 17 novembre 1997, n. 508, art. 3, comma 1, lett.b (recante il 'Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all’accesso')".
 
STRALCI DELLA RELAZIONE SONO SUFFICIENTI - Ma, "in materia di accesso il regime dell’appello avverso le sentenze del Tar non si può equiparare a quello dell’impugnazione delle determinazioni o del silenzio sulle istanze di accesso. D’altra parte, in materia di accesso, la ipotizzata decorrenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado dalla data del deposito non risponderebbe al canone costituzionale di tutela del diritto di difesa, in quanto porrebbe a carico della parte appellante una ingiustificata limitazione del suo diritto di difesa in materia di accesso, privandola della possibilità di
fruire del termine lungo di impugnazione in caso di mancata notifica della sentenza di primo grado", si legge nella sentenza. "Come hanno dedotto le Amministrazioni appellanti, la sentenza di primo grado, nell’ordinare l’esibizione del testo integrale della relazione dei commissari prefettizi, ha applicato il principio secondo cui deve essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi giuridicamente tutelati. Il giudice di primo grado, però, nel ritenere l’interesse alla difesa prevalente su quello alla sicurezza pubblica (questo ultimo invocato dall’Amministrazione resistente a sostegno della non ostensibilità di documenti contenenti notizie rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità), non ha tenuto conto del fatto che i ricorrenti non avevano esposto una loro specifica necessità di esaminare, per ragioni difensive, l’intera relazione degli amministratori, nonostante che, seppur solo nel corso del giudizio, la Prefettura di Lecce avesse reso conoscibili ai ricorrenti significativi stralci della medesima, nei quali era esaminata la posizione degli appellati. Come hanno dedotto le Amministrazioni appellanti, con argomentazioni che questo collegio condivide, gli appellati non hanno un interesse all’accesso alla relazione nella sua integralità, considerato che questa contiene informazioni di ampia portata, non solo sulla loro posizione di contiguità con la società, ma altresì su altri elementi (non sono utili alla difesa degli interessati) relativi alle attività svolte dagli amministratori prefettizi, alla situazione aziendale nonché la presenza di contatti esterni ed interni alla società da reputarsi a ‘rischio non accettabile’. Risulta evidente, peraltro, che gli stralci della relazione - depositati dalla Prefettura di Lecce - sono sufficienti a soddisfare le esigenze difensive degli appellati, in quanto sono gli unici nei quali gli amministratori hanno argomentato nel senso del perdurante (pur se contestato) collegamento degli appellati con la citata società, posto a fondamento dell’impugnata interdittiva antimafia".
 

Altri articoli su

Articoli correlati