skin

Sala giochi chiede licenza per alimenti e bevande, Tar Lazio conferma divieto Comune

08 luglio 2016 - 11:37

Il Tar Lazio da ragione al Comune di Roma che non aveva concesso la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ad una sala giochi.

Scritto da Fm
Sala giochi chiede licenza per alimenti e bevande, Tar Lazio conferma divieto Comune

 

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi contro il Comune di Roma per l'annullamento del provvedimento con il quale quest'ultimo ha comunicato alla società ricorrente l'inefficacia della Scia per l'inizio dell'attività di somministrazione nel locale, e del Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La società, esercente attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi di divertimento, con licenza rilasciata dalla Questura di Roma aveva presentato al Comune una Scia per la somministrazione di alimenti e bevande nel locale in questione per una superficie di mq. 95,75 (sul totale di  mq.497,04).Con una nota il Comune ha comunicato alla società "l'inefficacia della Scia presentata, in quanto ai sensi del Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito territoriale di che trattasi non sarebbe consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande né trasferimenti di sede di attività ubicate al di fuori dell'ambito medesimo", si legge nella sentenza.

 

L’Amministrazione, ricordano i giudici, "ha rilevato l’assenza di titolo autorizzatorio in capo alla società per l’attività di sala giochi (intrattenimento e svago), in disparte la licenza rilasciata dal Questore ai sensi del Tulps. L’attività di giochi (intrattenimento e svago), quale attività commerciale (ma in genere anche l’attività non commerciale), deve svolgersi nel rispetto delle norme edilizie-urbanistiche, igienico sanitarie e della sicurezza e pertanto, va comunicata all’Amministrazione e, nella specie, la comunicazione all’Amministrazione dello svolgimento di tale attività di intrattenimento non risulta comprovata dalla ricorrente, con conseguenti effetti anche riguardo l’attività accessoria il cui inizio è adesso comunicato. L’Amministrazione in assenza di un’attività di intrattenimento e svago autorizzata nei locali ha precisato che la Scia di nuova apertura non può essere presa in considerazione poiché, ai sensi dell’art. 13 del reg. comunale , l’esercizio delle attività di cui all’art. 6, comma 1, lett. a della l.r. n. 21 del 2006, ad eccezione di quelle effettuate all’interno di specifiche strutture, sono subordinate a prescrizioni e limitazioni e che, nella specie, trattandosi del Rione Testaccio (Ambito 3), non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni, né trasferimenti di sede ubicate fuori dagli Ambiti".

Del resto le norme nazionali, si legge ancora nella sentenza,"consentono che l’ente territoriale legittimamente può porre limiti all’esercizio dell’attività economica che siano adeguati, proporzionali e ragionevoli e comunque volti a garantire la conformità delle dinamiche economiche ai principi della Costituzione, con particolare riferimento alla utilità sociale (cfr. Corte cost. 20 luglio 2012, n. 200)". Appare quindi "esclusa la presenza di profili di abrogazione e inconciliabilità della regolamentazione comunale in questione rispetto al quadro normativo di rango primario evocato dalla ricorrente in ragione del necessario contemperamento del principio di 'liberalizzazione' delle attività commerciali con interessi di tutela che rilevano preminente attenzione e salvaguardia, così da indurre profili di recessività dello stesso, anche con riferimento alla circostanza dell’attuale svolgimento di altra attività nel locale in questione. In tal senso il limite all’apertura e trasferimento delle attività di somministrazione, come disposto dalla Deliberazione C.C. n. 35 del 2010, risulta così adeguato agli obiettivi come sopra delineati e anche ragionevole perché garantisce la più adeguata localizzazione delle attività, salvaguardando le aree di maggiore valenza artistico-monumentale con il perseguimento anche dell’utilità sociale. Pertanto dalla ricostruzione del quadro normativo e dalla interpretazione che di esso è stato fornito dalla giurisprudenza ne consegue la infondatezza della serie di censure con le quali è stato dedotto il contrasto dell’atto di inefficacia della Scia impugnato con le norme sulla liberalizzazione delle attività economiche e i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, in disparte come sopra rilevato anche della mancata comunicazione di inizio della prevalente attività di intrattenimento e svago", concludono i giudici.

 

Altri articoli su

Articoli correlati