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Tar Sicilia: 'No revoca licenza Tulps per ticket redemption non autorizzate da Adm'

24 agosto 2016 - 11:44

Per il Tar Sicilia è ingiusta la revoca della licenza Tulps per la presenza in un locale di ticket redemption sprovviste dell'autorizzazione dei Monopoli.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'No revoca licenza Tulps per ticket redemption non autorizzate da Adm'

 

 

Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso del gestore di un bar contro la revoca della licenza di pubblica sicurezza per l’installazione di apparecchi da intrattenimento, di cui era titolare dal 2005, disposta dalla Questura di Enna per la presenza di due ticket redemption all’interno dell’esercizio sprovviste dei prescritti titoli autorizzatori rilasciati dai Monopoli di Stato.


Valutato l’abuso del titolo di polizia, e ritenuto che sia venuto un certo grado di affidabilità e di liceità nella conduzione dell’attività, il Questore aveva "disposto con provvedimento del maggio 2014, notificato a giugno, la revoca della licenza concernente l’istallazione di apparecchi da gioco, ritenendo peraltro di dover obliterare per ragioni di urgenza le garanzie partecipative sancite dall’art. 7 della L. 241/90 a favore del destinatario".

IL RICORSO - Per il titolare della licenza l’amministrazione non ha "fatto precedere l’impugnato decreto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento, senza addurre a sostegno della propria scelta valide e gravi ragioni di urgenza che potessero giustificare la compressione del diritto del cittadino ad interloquire con l’amministrazione in via preventiva nel corso del procedimento". Inoltre, non è stata "evidenziata una situazione concreta e oggettiva di abuso, o di pericolo di abuso dell’autorizzazione di polizia, dato che questa fattispecie presuppone il verificarsi di una pluralità di episodi, mentre nel caso di specie si è assistito ad una sola violazione dell’arco di un decennio di svolgimento dell’attività".


LA SENTENZA - I giudici ricordano che "l’art. 10 del Tulps invocato nel provvedimento impugnato stabilisce che 'le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata'. La misura sanzionatoria prevista dalla norma in esame, invero, contempla l’alternativa fra la definitiva revoca del titolo di polizia, e la sua sospensione temporanea. Si tratta - come appare evidente - di misure analoghe negli effetti pratici, ma caratterizzate da una notevolmente diversa incidenza temporale. Pertanto, la scelta fra la sospensione temporanea del titolo e la sua definitiva revoca - diversamente da quanto opinato nella memoria difensiva dell’amministrazione - non può profilarsi come assolutamente indifferente, e discrezionalmente opzionabile senza motivazione. Al contrario, la decisione di irrogare - in presenza di una sola accertata violazione, ed a distanza di circa un anno e mezzo dai fatti - la sanzione più gravosa, senza motivare le ragioni che la possano giustificare, appare illegittima. In definitiva, il ricorso va accolto salvi restando gli ulteriori provvedimenti eventualmente motivati che l’amministrazione vorrà adottare sulla vicenda".

 

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