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Gioco, Tar Lazio: 'Decadenza licenza non motiva cancellazione elenco'

14 dicembre 2016 - 13:08

Per il Tar Lazio il titolare di più licenze per l'attività di raccolta del gioco non può essere cancellato da elenchi se una di loro decade.

Scritto da Francesca Mancosu
Gioco, Tar Lazio: 'Decadenza licenza non motiva cancellazione elenco'

 

 

"Appare corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il falso rilevato dall’amministrazione doveva ritenersi 'innocuo' e, come tale, inidoneo a riflettersi in senso favorevole, ovvero pregiudizievole, nella sua sfera soggettiva".

Questa la motivazione con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso della titolare di una serie di licenze per l'attività di raccolta del gioco tramite apparecchi contro il provvedimento con cui i Monopoli di Stato hanno disposto la cancellazione della ricorrente dall’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 533, della l. n. 266/2005.


LA VICENDA - "Al fine di meglio amministrare taluni esercizi adibiti alla raccolta del gioco, la società affidava in gestione a soggetti terzi n. 3 delle predette attività.
Successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 533 – bis della l. n. 220/2010, presentava istanza di rinnovo per l’anno 2015 dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta del gioco mediante apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro.
Per mero errore materiale, nell’istanza venivano indicati anche gli esercizi di cui era stata ceduta la gestione. Tale circostanza determinava l’avvio del procedimento poi conclusosi con la cancellazione dall’Albo, oggetto della presente impugnativa.
Parte ricorrente rappresenta di avere, nel frattempo, restituito le licenze di cui all’art. 88 del Tulps relative alle attività cedute", si legge nella sentenza.

LA SENTENZA - Secondo i giudici " il provvedimento impugnato risulta motivato con esclusivo riferimento alla dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al possesso delle licenze “relative a negozi di gioco di cui non era più titolare” e all’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Al riguardo il Collegio osserva che la ratio della disposizione di cui all’art. 75 testé citato è quella di 'semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione [...]' (così ad esempio, ex plurimis, Cons. St., sez. V^, sentenza n. 3934 del 24.7.2014). Pertanto, la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un 'beneficio'. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione resa, ancorché oggettivamente non veritiera, non era in grado, ex se, di determinare l’acquisizione ovvero il mantenimento dell’iscrizione dell’elenco di cui trattasi, poiché il possesso della licenza di cui all’art. 86 ovvero 88 del Tulps, è un presupposto per l’iscrizione all’Albo nella fattispecie ancora sussistente dal momento che la ricorrente è tuttora in possesso di una pluralità di licenze. L’ipotesi in esame è poi espressamente contemplata dal d.d. del 9.9.2011, laddove, all’art. 4, comma 4, dispone che il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell'art. 86, ovvero dell'art. 88 del Tulps, è tenuto a comunicarne il possesso all'atto della richiesta, fermo restando che l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse".
 

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