skin

Consiglio di Stato sospende ordinanza su orari slot a Torino

20 gennaio 2017 - 08:25

Il Consiglio di Stato sospende l'ordinanza sugli orari del gioco del Comune di Torino e rinvia al merito.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Consiglio di Stato sospende ordinanza su orari slot a Torino

Torna il sereno sotto la Mole per gli opeartori del gioco pubblico. O, almeno, per un periodo, fino a quando cioè non verrà celebrata l'udienza di merito al Tar regionale. Un effetto dovuto alla pronuncia appena emanata dal Consiglio di Stato, con la quale viene accolto il ricorso presentato dal concessionario Admiral Gaming Network, attraverso il legale Geronimo Cardia, concedendo la sospensiva della disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco imposta dal comune piemontese e riformando la precedente pronuncia sulla stessa materia del Tar. Il quale, al contrario, aveva legittimato il provvedimento comunale. Ora però, secondo i giudizi del Consiglio di Stato, la questione è da rivedere e il Tar dovrà tornare a valutare nel merito la vicenda, fissando nei prossimi giorni una nuova udienza. Nel frattempo, però, gli orari sono da considerare sospesi.

 
COSA DICE L'ORDINANZA - "Ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, si ritiene che le esigenze allegate da parte ricorrente rinvengano la più adeguata tutela nella sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, e 55, comma 10, del cod. proc. amm". Questa la motivazione con cui i giudici hanno accolto l'appello proposto dagli operatori locali per la riforma dell' ordinanza cautelare con cui il Tar Piemonte, lo scorso 24 novembre, aveva confermato la disciplina orario di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento riconoscendo "la preponderanza dell’interesse pubblico al contenimento della ludopatia". L'ordinanza viene ora trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
 
CHE SUCCEDE SOTTO LA MOLE - La questione relativa al Comune di Torino, tuttavia, era già stata approfondita su queste pagine e, in parte, già anticipata dal legale Geronimo Cardia, che in un articolo di approfondimento pubblicato sulla rivista Gioco News di gennaio 2017 (sfogliabile anche online), aveva indicato senza troppe esitazioni: "in merito alla illegittimità della limitazione degli orari di Torino sembra sufficiente richiamare l’attenzione sull’importante precedente giurisprudenziale (Novara, Venezia e altri, Ndr), che quanto al cosiddetto fumus ha riconosciuto che le 8 ore di apertura ivi previste per l’esercizio dell’attività del gioco legale sono troppo poche e non rispettano il principio di proporzionalità". E così è andata.
 
PERCHE' SOSPENDERE GLI ORARI - nell'articolo pubblicato sulla rivista Gioco News, Cardia spiega nei dettagli la situazione giurisprudenziale utile per il 'caso Torino'. "Gli operatori stannorappresentando nelle sedi giudiziali che alla drastica riduzione dei ricavi non corrisponda parallelamente una riduzione dei costi di natura fissa, soprattutto per le sale, quali ad esempio gli affitti dei locali o i salari per i dipendenti, e che conseguentemente in ballo c’è il rischio di chiusura delle sale. Un rischio che si manifesta come immediato, irreparabile, irrisarcibile ed in quanto tale meritevole di tutela cautelare. Ciò significa che il giudice amministrativo interessato - ove adeguatamente reso edotto di quanto sopra, verificata la prova prodotta - non dovrebbe avere problemi a riconoscere la sospensione del provvedimento comunale restrittivo soprattutto se si convinca che vi sono seri motivi di illegittimità di una siffatta restrizione di orari. Normalmente per la prova del rischio di chiusura si impone la produzione di elementi contabili certi e storici quali per esempio gli ultimi bilanci approvati. In tal caso occorre però avere cura di isolare i dati dei rami di azienda direttamente interessati e di riconoscere il perimetro del pregiudizio, previa valutazione della realtà interessata che può essere un operatore del territorio titolare di una o più sale se non anche un concessionario con interessi oltre che a livello nazionale anche a livello del territorio di riferimento.
Ai dati storici, poi, occorre dare un senso che necessariamente sarà di tipo prospettico: dai dati precedenti alla entrata in vigore della limitazione di orari può desumersi, adottando criteri concreti e non riduzione meramente proporzionale, quella che potrebbe essere la perdita conseguente all’applicazione della limitazione di orari. Il tutto, confermando che in sede di istanza di risarcimento dei danni, i dati che saranno portati all’attenzione del giudice saranno non quelli solo stimati e prospettici, ma quelli concreti e storici stratificatisi nel tempo. Le tabelle di sintesi delle analisi compiute sono poi utili perché agevolano il fruitore nella lettura del problema. Ed il problema da dimostrare è che ad un eventuale dimezzamento dei ricavi post-ordinanza rispetto ai ricavi dei mesi precedenti non corrisponde un contenimento dei costi di natura fissa (come stipendi, affitto ecc.) che consentano di proseguire l’attività. Viene in gioco quella che i revisori ed collegi sindacali delle società temono molto e che sinteticamente definiscono 'continuità aziendale'. L’optimum sarebbe poi riuscire a far confezionare tali valutazioni da un perito che andrebbe coinvolto tempestivamente per consentirgli di affrontare le tematiche con la giusta professionalità che il caso richiede.
Al riguardo deve richiamarsi la recentissima ordinanza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la tutela cautelare, negata in primo grado dal Tar Piemonte, richiesta da un operatore del gioco in un giudizio che riguarda non gli orari di Torino, bensì quelli imposti dal Comune di Novara. Nel caso di Novara, il Tar Piemonte aveva inizialmente rigettato l’istanza cautelare rilevando “che non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, in relazione alla modifica degli orari di spegnimento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro” (cfr., in particolare, ordinanza Tar Piemonte n. 286/2016). Tuttavia il Consiglio di Stato, adito per la riforma di tale decisione, ha invece accolto l’appello e, di conseguenza, l’istanza cautelare promossa in primo grado, ritendendo che “le esigenze allegate da parte ricorrente rinvengono la più adeguata tutela nella sollecita definizione del giudizio nel merito”. Che tale giudizio possa ritenersi importante anche per la fattispecie di Torino può essere desunto anche dal fatto che, a ben vedere, l’ordinanza del Comune di Novara prevede un orario di funzionamento degli apparecchi di 9 ore al giorno, mentre l’ordinanza emessa dal Comune di Torino solamente 8. A fare buona compagnia a detta importante giurisprudenza v’è poi l’ordinanza del Tar Veneto numero 480/2016 dell’ 8 /9/2016 con la quale i Giudici, sospendendo l’ordinanza del Comune di Venezia  limitativa di orari, hanno avuto modo di precisare che viene “Apprezzato favorevolmente il periculum in mora in ragione del grave pregiudizio che il consolidamento degli effetti dell’ordinanza impugnata (…) potrebbe arrecare sugli investimenti medio tempore effettuati dalla società ricorrente e sui livelli occupazionali” (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n 00480/2016). A tale ordinanza, infine si aggiunge quella analoga, sempre del Tar Veneto numero 1346 del 7/12/2016, relativa alla sospensione della delibera limitativa di orari del Comune di San Donà di Piave.
Ciò detto, in merito alla illegittimità della limitazione degli orari di Torino sembra sufficiente richiamare l’attenzione sull’importante precedente giurisprudenziale, pure sopra richiamato, che quanto al cosiddetto fumus ha riconosciuto che le 8 ore di apertura ivi previste per l’esercizio dell’attività del gioco legale sono troppo poche e non rispettano il principio di proporzionalità (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n. 00480/2016), del quale si è detto ampiamente in occasione di precedenti interventi.
 
I POSSIBILI SVILUPPI - Ma non finisce qui. In effetti, secondo il legale Cardia, "Il caso di Torino è un po’ il caso di molti comuni della Regione Piemonte.  Ed il caso della Regione Piemonte è un po’ il caso di diverse regioni.    L’auspicio è che i principi sopra citati trovino veloce tutela nei tribunali aditi, posto che ormai si è dovuto prendere atto dei tempi, ormai troppo lunghi, delle operazioni “in corso” della Conferenza Unificata voluta da Governo e Parlamento ormai dodici mesi fa".

Altri articoli su

Articoli correlati