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Tar Bolzano: 'Limiti provinciali al gioco legittimi'

25 gennaio 2017 - 12:30

Il Tar Bolzano conferma i limiti al gioco vigenti nella provincia secondo la legge 13/1992 e decadenza autorizzazione per sala giochi.

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Limiti provinciali al gioco legittimi'

 

E' "proprio l’esigenza di protezione dei soggetti 'deboli', che la Corte Costituzionale ha già una volta ritenuto meritevole di considerazione, a legittimare un regime di divieti che comporti la ricollocazione delle attività di gioco lecito, in modo da ridurre per quanto possibile la loro forza attrattiva, a tutela della salute della popolazione. Ed è evidente che un simile regime interdittivo non potrà che avere quale effetto quello di spingere verso i margini dette attività".

 

Questo uno dei principi per cui il Tar Bolzano ha respinto il ricorso del titolare di una sala giochi contro la decadenza dell'autorizzazione alla gestione dell'attività disposta dalla Provincia di Bolzano in applicazione della vigente normativa per il contrasto al Gap.

 

Pur ricordando che "le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del 29.10.2012, con cui sono stati individuati, oltre a quelli già indicati nella menzionata disposizione, altri luoghi così detti 'sensibili' sono state già caducate con la sentenza di questo Tribunale nn. 301/2016 e 302/2016", i giudici amministrativi evidenziano che resta valido l’art. 5bis della L.P. n. 13/1992 in materia di pubblico spettacolo, legittimo dal punto di vista costituzionale in quanto ha "riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti” e che “non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti  alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale.
 
In parallelo, per il Tar non è a rischio neppure l’iniziativa economica privata, poichè essa "non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità".
 
"Quanto al dedotto contrasto con l’art. 3 della Costituzione osserva il Collegio che il legislatore provinciale ha introdotto del tutto legittimamente limitazioni spaziali per i motivi sopra esposti e ha applicato le medesime ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (senza alcuna distinzione tra essi), intervenendo nelle materie rientranti nelle proprie competenze legislative, con il dichiarato scopo di tutelare soggetti ritenuti vulnerabili, in considerazione dell'età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o sociale, di prevenire forme di gioco c.d. compulsivo nonché al fine di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, per la viabilità e per garantire la quiete pubblica", conclude la sentenza.
 

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