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Tar Lazio: 'Elenco operatori, sì anche con decreto penale di condanna'

09 febbraio 2017 - 12:39

Per il Tar Lazio il decreto penale di condanna non causa la cancellazione dall'elenco dei titolari di esercizi con apparecchi e videoterminali da gioco.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Elenco operatori, sì anche con decreto penale di condanna'

 

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un bar contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la cancellazione dall'elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali da gioco.


Secondo i Monopoli "la dichiarazione sostitutiva di certificazione è risultata mendace relativamente al possesso dei requisiti richiesti per la suddetta iscrizione", ma "la parte ricorrente ha, anzitutto, rilevato che la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e video-terminali da gioco è stato adottato in quanto non è stata indicata nella domanda presentata telematicamente l’adozione di un decreto penale di condanna in danno dell'esercente, per il reato di cui all'art. 718 c.p..
Al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione della normativa di riferimento ed, in particolare, dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto n. 2011/31857/Giochi/Adi della Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il quale disciplina il requisito per l'iscrizione nell'elenco introdotto dall'art. 1, comma 82, della legge di Stabilità 2011, prevedendo che lo stesso viene meno nelle ipotesi tassative di emissione, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, di misure cautelari, misure di invio a giudizio, sentenze di condanna per reati riconducibili a gioco non lecito, applicazione della pena su richiesta delle parti. Peraltro, tali provvedimenti debbono attenere a particolari tipologie di reati tra le quali non figura l'ipotesi di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del soggetto che formula la domanda di iscrizione".

Per i giudici del Tar Lazio, come già ribadito in altre sentenze, "il decreto penale di condanna non è riconducibile al novero delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco da cui la ricorrente è stata cancellata.
Infatti, l'intervenuta adozione di un decreto penale di condanna a carico dell’interessato non costituisce elemento idoneo a determinare l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione come previsti dalla disciplina di riferimento, posto che il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - prot n. 2011/31857/Giochi/ADI, all'art. 1, comma 1, lettera a), stabilisce che, ai fini dell'iscrizione in detto elenco, è necessaria l'insussistenza, negli ultimi 5 anni, di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato o applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 o per reati collegati ad attività di stampo mafioso, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro il patrimonio, per reali di natura finanziaria o tributaria, per reati riconducibili ad attività dì gioco non lecito.
Il decreto penale di condanna non è riconducibile al novero delle indicate cause ostative all'iscrizione nell'elenco in questione, considerato, peraltro, che le stesse non possono formare oggetto di interpretazione estensiva, in quanto elencate con precisione e senza il ricorso a formule generiche o di chiusura, con ciò lasciandone intendere il carattere tassativo".

 

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