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Cassazione conferma condanne per due esercenti: 'Gestivano bisca'

10 febbraio 2017 - 16:03

La Corte di Cassazione conferma le condanne per i titolari di un locale in cui era stata scoperta una bisca con apparecchi illegali.

Scritto da Redazione
Cassazione conferma condanne per due esercenti: 'Gestivano bisca'

 

"Nei locali veniva esercitata una vera e propria bisca clandestina, ed ha quindi correttamente ritenuto che la responsabilità di un ricorrente fosse desumibile dalla titolarità dell'esercizio commerciale (bar) collegato alla bisca clandestina, in mancanza di elementi a discarico, e che la responsabilità dell'altro fosse desumibile dal fatto di essere il conduttore dell'immobile ove era organizzata la bisca clandestina, con la conseguenza che la materiale detenzione del locale e la allocazione in esso delle macchinette ha rappresentato sicuro indice del pieno coinvolgimento in quanto diretto a consentire che si svolgesse il gioco d'azzardo, in assenza di documentata messa a disposizione a terzi con contestuale suo disinteressamento".


Così la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di due esercenti contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato quella del tribunale riducendo la pena inflitta ai ricorrenti ad 1 anno di arresto ed euro 800 di ammenda ciascuno per il reato di 'gioco d'azzardo' previsto dagli articoli 718-719-721.


Secondo i giudici "i motivi di ricorso, oltre ad essere connotati dalla genericità della loro articolazione, sollevano censure di merito sulla ricostruzione operata dalla Corte di appello che, adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità , non si presta ad essere sindacata nel giudizio di
legittimità.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche , la Corte di appello ha motivato la mancata concessione sulla base dei precedenti penali desunti dal certificato penale.
Sul punto, questa Corte ha reiteratamente affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899)".
 
"L'inammissibilità dei ricorsi preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'emanazione della sentenza di appello, in mancanza della costituzione di un valido rapporto giuridico processuale", conclude la sentenza.
 

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