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Tar Piemonte: 'Prima prevenzione Gap, poi interessi degli operatori'

14 aprile 2017 - 07:42

Il Tar Piemonte torna a ribadire la validità delle ordinanze orarie sul gioco stabilendo la prevalenza della prevenzione del Gap sugli interessi economici.

Scritto da Fm
Tar Piemonte: 'Prima prevenzione Gap, poi interessi degli operatori'

L'interesse pubblico alla prevenzione del Gap viene prima della tutela degli interessi degli operatori economici. Il principio, ribadito in più occasioni da vari tribunali amministrativi d'Italia (oltre che dal Consiglio di Stato per confermare i limiti orari di Napoli), è al centro di un'ordinanza del Tar Piemonte che ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Volpiano (To) per l'annullamento dell’ordinanza sindacale del gennaio 2017 che ha fissato gli orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi e negli esercizi autorizzati, locali pubblici compresi.

I giudici hanno richiamato anche la pronuncia della Corte costituzionale del 18 luglio 2014, n. 220, resa in tema di individuazione dei poteri esercitabili dal sindaco ai sensi dell’art. 50 del Tuel (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 ottobre 2015 n. 4794; da ultimo, Cons. Stato, sez. V, ordinanza 11 novembre 2016 n. 5059).


GLI ORARI DI VOLPIANO - Secondo l'ordinanza di Volpiano "l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del Tulps in ogni esercizio a ciòautorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 10 e l’orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le 24".

 

Poco meno di un mese fa invece il Tar Toscana ha annullato i limiti orari di Firenze in quanto "atto unilaterale" che non tutela gli interessi dei gestori. 

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