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Tar Toscana: 'Legge Gap legittima anche per le Vlt'

18 maggio 2017 - 15:54

Il Tar Toscana ribadisce la legittimità della legge regionale sul Gap anche per le Vlt e competenze della Questura in materia.

Scritto da Fm
Tar Toscana: 'Legge Gap legittima anche per le Vlt'

 

Il Tar Toscana respinge il ricorso di una società di gioco contro il Comune e la Questura di Pisa per l'annullamento del provvedimento con cui è stato decretato il rigetto dell’istanza per l'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate tramite Vlt e ribadisce legittimità costituzionale della legge della Toscana sul Gap.


IL RICORSO - Il ricorrente - secondo quanto si legge nella sentenza, "ha chiesto alla Questura di Pisa il rilascio dell’autorizzazione per effettuare attività di trasmissione di dati inerenti scommesse. La Questura, in sede istruttoria, ha chiesto di integrare l’istanza con una certificazione, redatta da professionista abilitato, attestante che i locali in cui l’attività sarebbe stata esercitata rispettano le distanze da luoghi sensibili previste dalla Legge della Regione Toscana 18 ottobre 2013, n. 57. Il ricorrente, con memoria di intervento procedimentale, ha contestato la richiesta e non ha inoltrato documentazione.
La Questura di Pisa ha poi chiesto al Comune di Pisa di verificare il rispetto delle suddette distanze e quest’ultimo, con nota della Divisione Polizia  Municipale, ha evidenziato che nel caso di specie non sarebbe stata rispettata la distanza minima di metri 500 da un istituto scolastico". Inoltre, dopo aver lamentato l'incompetenza della Questura in materia di tutela sanitaria, la società ricorrente ha posto la "questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 57/2013 per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto, a suo dire, la materia dei giochi pubblici presenterebbe profili di
trasversalità tra diverse materie elencate all’articolo 117 della Costituzione intrecciandosi con l’ordine e la sicurezza pubblica; la tutela della salute, la tutela dell’ambiente; il governo del territorio e la tutela della concorrenza, quest’ultima riservata alla competenza legislativa statale esclusiva".
 
LA SENTENZA - "La questione dell’applicabilità anche da parte degli Organi del Ministero dell’Interno delle previsioni della L.R. n. 57/2013 è già stata affrontata dalla Sezione in numerose decisioni pervenendo alla conclusione che detta legge regionale è finalizzata alla prevenzione della ludopatia e quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria, e perciò deve essere applicata anche da parte degli organi del Ministero dell’Interno. La previsione di cui all’art. 153 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635, con riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, prevede espressamente che “la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene”, ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia.
Il Collegio non vede ragione di discostarsi dai citati precedenti che devono quindi essere confermate, con conseguente reiezione delle censure contenute nel primo motivo di gravame", sottolineano i giudici.
"Il secondo motivo di ricorso non merita miglior sorte, poiché l’articolo 2 della L.R. n. 57/2013, al comma 1, lett. b), definisce lo spazio per il gioco come 'un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c)', e in quest’ultima definisce gli apparecchi per il gioco lecito come 'gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)'. Correttamente quindi la Questura di Pisa ha ritenuto che la normativa regionale dovesse applicarsi anche all’installazione degli apparecchi cosiddetti “Videolottery”: essa è infatti egualmente soggetta al rilascio della licenza come prevista dal citato articolo 88 del Tulps, né l’attività in questione può essere ritenuta meramente accessoria all’autorizzazione originariamente rilasciata al locale poiché implica l’aggiunta di un quid pluris al medesimo, non compreso nella stessa.
Il terzo motivo è privo di pregio poiché l’articolo 4 della L.R. n. 57/2013 evidenzia chiaramente quali sono i luoghi ritenuti sensibili, dai quali dunque deve essere calcolata una distanza minima di metri 500 per l’istallazione di centri scommesse e spazi di gioco con vincita in denaro. In particolare, per quanto interessa nella presente sede, il concetto di istituto scolastico di cui al comma uno del citato articolo è sufficientemente chiaro e di interpretazione non equivoca", conclude la sentenza.
 

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