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Gioco illegale, Cassazione: 'Nuovo giudizio per boss dei Casalesi'

28 luglio 2017 - 11:26

La Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso di un boss dei Casalesi responsabile della gestione monopolistica di apparecchi da gioco e scommesse.

Scritto da Fm
Gioco illegale, Cassazione: 'Nuovo giudizio per boss dei Casalesi'

 


"Non sono stati evidenziati elementi attestanti il mantenimento di contatti e di collegamenti con l'associazione, la destinazione dei proventi al sodalizio e, soprattutto, trattandosi di concorrenti esterni, provato il dolo della condotta secondo i principi affermati da questa Corte, in base ai quali in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della sussistenza del dolo occorre che l'agente, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno".


Si basa su questo principio la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato e in parte accolto il ricorso di un appartenente al clan di camorra dei  Casalesi, organizzatore "della gestione monopolistica del settore dei videogiochi, curando la produzione, installazione, distribuzione ed il noleggio, in regime di monopolio violento, di videopoker e l'esercizio organizzato di scommesse e del gioco".
 
 
In particolare la Cassazione ha rigettato il ricorso in merito ai capi di imputazione relativi all'intestazione fittizia, per aver attribuito ad altri soggetti la titolarità formale di due ditte individuali, aventi ad oggetto attività di bar e, dal gennaio 2011, anche la gestione di apparecchi da gioco, e quella di esercente il commercio di distributori automatici in sale da gioco e biliardo.
 
 
I giudici invece hanno chiesto un nuovo giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente all'aggravante contestata per capi relativi all'intestazione fittizia delle ditte individuali ed all'associazione mafiosa armata e per gli altri imputati, congiunti dell'affiliato al clan dei Casalesi, per associazione mafiosa.

 


Risultano fondati i ricorsi degli altri imputati che propongono "censure comuni, dirette a contestare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per l'integrale rinvio alla sentenza di primo grado, per la mancata valutazione della ricaduta sul reato associativo dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. per effetto dell'eliminazione di una condotta qualificante del programma associativo, per la
mancanza di prova della continuità dei flussi finanziari derivanti dall'attività illecita al clan dei Casalesi, dopo l'arresto del loro congiunto, e per la mancanza di prova del contributo dei familiari all'associazione mafiosa".

 

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