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Tar Lombardia: 'Sì a sala gioco vicino ad asilo nido, manca istruttoria'

23 agosto 2017 - 11:49

Il Tar Lombardia accoglie per difetto di istruttoria il ricorso di una sala gioco non autorizzata dal Comune di Castegnato (Bs) perché vicina ad un asilo nido.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Sì a sala gioco vicino ad asilo nido, manca istruttoria'

 

"Stante la fondatezza della censura di difetto di istruttoria deve essere accolta la domanda impugnatoria proposta nel ricorso all’esame e, per l’effetto, gli impugnati provvedimenti devono essere annullati: la deliberazione giuntale n. 64/2014, nella sola parte in cui individua la struttura denominata 'asilo nido' quale luogo sensibile; la comunicazione 13 luglio 2016, di diniego della comunicazione di inizio lavori.
Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria pure proposta in ricorso ma in termini assolutamente generici e di mero stile e con riserva di successiva quantificazione in corso di causa, quantificazione viceversa non effettuata da parte ricorrente".

 

Così si legge nella sentenza con cui il Tar Lombardia ha accolto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Castegnato (Bs) che aveva respinto la comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera in un locale destinato a sala giochi, in quanto "la Giunta Regionale, con delibera DGR n. X/1274 dei 24.1.2014 ha stabilito che l'installazione di nuovi apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo lecito sia possibile solo in locali situati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili". Il diniego era stato motivato con la vicinanza del locale ad un asilo nido che per il Comune doveva considerarsi quale "struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario" e pertanto un luogo sensibile.
 

Per il ricorrente l'asilo nido è sì un servizio pubblico, ma non può essere considerato luogo sensibile in quanto “la Regione Lombardia ha confermato l'esclusione dell'asilo nido dall'elenco di cui alla L. R. 8/2013, motivando ampiamente circa il fatto che l'asilo nido non rientra nei siti protetti in quanto escluso dal novero dell'elenco di cui alla DGR 1274/2014 e, in particolare, dall'art. 2 dell'allegato A della delibera citata”.
Secondo tale Allegato, l'asilo nido non potrebbe essere né un "istituto scolastico di ogni ordine e grado", né “una struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-assistenziale, essendo queste, per espressa indicazione, solamente quelle di cui alla definizione esplicitata all'art. 1, comma 2 della L. R. 12.3.2008 n. 3”.
 
 
Inoltre, sempre secondo la società di gioco, la Giunta comunale non avrebbe eseguito “una accurata e approfondita istruttoria circa la necessità di indicare o escludere alcuni siti come sensibili” (tra cui l’asilo nido che sito sensibile non è), senza che a fondamento delle determinazioni giuntali esista “alcuno studio o statistica da parte degli enti competenti, ad esempio dell'Asl o dei Servizi Sociali di recupero, che oggettivamente confermino quale sia il rapporto tra popolazione e casi di ludopatia” e senza che sia stato rispettato il principio di proporzionalità.
La Società ricorrente sostiene, poi, che gli atti comunali impugnati disattenderebbero i precetti discendenti dal complesso normativo posto in subiecta materia dal legislatore [il c.d. 'decreto Balduzzi'; l’art. 1 comma 936 della legge di stabilità 2016; l'art. 14 comma 2 lett. 'e' della Legge Delega fiscale n. 23 dell'11.03.2014], e cioè: a) regolamentare e non inibire; b) regolamentare in maniera identica per l'intero territorio nazionale; c) rendere gli enti territoriali - con il meccanismo della conferenza unificata ex art. 8 D. Lgs. 281/97 - partecipi alle scelte, senza vi siano forme autonome e disomogenee di atti normativi e amministrativi.
Infine, sarebbe di tutta evidenza il contrasto tra sopraggiunta normativa regionale e precedente normativa nazionale.
 

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