skin

Tar Veneto: 'No cambio d'uso per apertura sala giochi'

13 ottobre 2017 - 11:14

Il Tar Veneto blocca l'apertura di una sala giochi dopo l'annullamento della Scia da parte del Comune di Adria, in provincia di Rovigo.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'No cambio d'uso per apertura sala giochi'

 

"L’attività è ancora da iniziare e il procedimento sulla Scia si era concluso con l’assenso del 24. 1. 2017 e l’annullamento del 27 gennaio 2017 (senza che nel frattempo, a quanto consta, la ricorrente abbia svolto ulteriori attività basate sul proprio affidamento), e il provvedimento ne ha dato atto (cfr. l’inciso 'stante il brevissimo lasso di tempo trascorso e la conseguente presumibile mancata produzione di nuove relazioni o effetti giuridici', 6° cpv. atto impugnato).
Tale specifica valutazione non è contestata dalla ricorrente, che si limita a dolersi degli investimenti effettuati prima e a prescindere dall’assenso espresso, e quindi non fondati su affidamenti generati dal medesimo (gli unici che in ipotesi sarebbero suscettibili di considerazione in sede di auto tutela, ma che nella fattispecie sono esclusi dalla sostanziale contestualità tra assenso espresso e suo annullamento, susseguitisi a intervallo di appena 72 ore)".


Lo sottolineano i giudici del Tar Veneto nel respingere il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Adria (Ro) per il provvedimento di annullamento in autotutela della determina del Dirigente dello Sportello Unico per le attività produttive che ha invalidato l'atto di assenso protocollo alla Scia presentata per segnalare l'intenzione di provvedere alla realizzazione di opere interne e al cambio di destinazione d'uso, da direzionale a commerciale.

IL RICORSO - La società ricorrente aveva lamentato "violazione dell’art. 7 legge 241/90 per mancato preavviso e dell’art. 54 L.V.R. 30/16 in quanto la disposizione che impone per le sale giochi il permesso di costruire non sarebbe applicabile ai procedimenti in corso, e perché non può esservi esercizio di autotutela senza comparazione con l’affidamento del privato.
L’art. 54, nel richiedere per la sala giochi il permesso di costruire, e nel limitarne la localizzazione a determinate zone, è norma immediatamente applicabile a partire dalla sua entrata in vigore (30 dicembre 2016), salvo che per le attività esistenti (comma 11) e i procedimenti già conclusi (comma 12)".
 

Per i giudici però "in mancanza di altri argomenti, diversi dalla lamentata lesività (non già dell’attività della Pubblica amministrazione ma della insindacabile scelta legislativa di applicare la nuova disciplina ai procedimenti in corso), un apporto procedimentale della ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sortire un diverso esito, per cui è priva di interesse la censura di violazione dell’art. 7 della legge 241/90".
 

Altri articoli su

Articoli correlati