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Iva e contenzioso: i criteri per la corretta esenzione nel settore slot

14 agosto 2019 - 09:50

I principi cardine della normativa fiscale applicabile al settore degli apparecchi da intrattenimento in materia di esenzione da Iva.

Scritto da Francesco Scardovi, commercialista e revisore contabile
Iva e contenzioso: i criteri per la corretta esenzione nel settore slot

Analizziamo in questa sede la problematica dell’esenzione da Iva dei proventi dei gestori di slot e lo stato delle correlate liti fiscali. Come noto, a seguito della pubblicazione della circolare 21/E del maggio 2005, si è scatenato su buona parte del territorio (dalla Regione Sardegna a tutto il centro nord e quindi nelle altre zone d’Italia) un contenzioso volto a pretendere da parte degli Uffici l’imponibilità Iva dei proventi riconosciuti agli esercenti che “ospitavano” slot nei propri locali, in quanto ritenuti soggetti estranei alla filiera dell’esenzione: complice la contraddittoria lettura di un paragrafo dell’art 7 della circolare (che citava  “tutti gli altri rapporti”) e dei modelli contrattuali predisposti da alcuni concessionari che tendevano a focalizzare la collaborazione alla raccolta solo nei confronti del gestore proprietario degli apparecchi.

Sono stati discussi, dal 2008 ad oggi, centinaia di ricorsi ed appelli, nella quasi totalità dei casi a favore dell’esenzione da Iva sia per gli esercenti coinvolti che per i gestori a cui veniva contestata la sanzione per mancata regolarizzazione delle fatture ricevute, nell’evidenza che l’esercente risultasse oggettivamente, fin dall’inizio, figura indispensabile e necessaria per il buon fine della raccolta erariale, oltre che espressamente richiamata dalla nuova normativa di riferimento. Tale giurisprudenza ha visto il suo culmine negli anni tra il 2011 ed il 2013 con sentenze di commissioni tributarie provinciali e regionali di totale rigetto delle tesi delle direzioni provinciali dell’Agenzia coinvolte (tra tutte si segnala la sentenza n. 54/2012 della Ctr di Bologna che ha condannato anche l’ufficio, ritenuto evidentemente colpevole di resistere indebitamente in giudizio, alla refusione di 50mila euro di spese di giudizio). Negli anni successivi la maggior parte delle direzioni provinciali ha annullato in autotutela buona parte degli atti ancora pendenti comunicando alle Commissioni la cessata materia del contendere, mentre si è ancora in attesa dei primi pronunciamenti degli atti pendenti presso la suprema Corte di Cassazione. 
Tra l’altro, con l’avvento dell’albo Ries nel 2011, è risultata definitivamente riconosciuta la figura dell’esercente nella filiera di esenzione. Ad oggi, anche a seguito di interpelli e consulenze giuridiche il quadro normativo in materia di Iva risulta abbastanza chiaro. I requisiti per “godere” dell’esenzione sono fondamentalmente: il contratto tra il concessionario e il collaboratore alla raccolta; l’iscrizione all’albo Ries (nell’apposita sezione); la previsione del compenso di collaborazione (fisso o percentuale) ricompreso nel cosiddetto cassetto netto della raccolta; l’esercizio di una attività da ritenersi necessaria e indispensabile per il buon fine della raccolta (come chiarito dalla stessa Adm). 
Rispetto dunque al quadro iniziale dei terzi raccoglitori (gestore ed esercente) la filiera si è progressivamente ampliata con una serie di figure rientranti nel novero dei collaboratori del concessionario, quali i gestori di sala Vlt, gli intermediari e i mandatari e, più di recente, i cosiddetti “service” o “incaricati alla raccolta” o “Tir” come definiti dai diversi concessionari che hanno licenziato i relativi modelli contrattuali. Allo stesso modo, sempre a seguito di una articolata presentazione di interpelli e quesiti, è stato sancito il diritto all’esenzione per i fornitori di tecnologie e giochi, per i collaboratori di raccolta di giocate per i concessionari online e così via. Sono invece imponibili ai fini Iva i rapporti tra gestori ed esercenti che esulano dalla collaborazione alla raccolta in favore del concessionario, in particolare per quanto riguarda la gestione degli altri apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono vincite in denaro per i quali l’esercente-fornitore è tenuto all’emissione della fattura della propria quota di corrispettivi maggiorata di Iva, dal primo gennaio 2019 in formato elettronico. 
Una area di contenzioso più recente, riguarda invece la pretesa applicazione del pro-rata da Iva per gli esercenti che gestiscono Awp; la norma infatti prevede l’obbligo per i percettori di proventi esenti da Iva, di conteggiare la quota di indetraibilità dell’Iva (pro-rata) pari al rapporto tra ricavi esenti e ricavi totali, escludendo da tale obbligo le prestazioni in esenzione da ritenersi accessorie e per importi non significativi. Si segnala in proposito la sentenza n. 50/02/2018 della Ctp di Vicenza che nel caso specifico ha riconosciuto il diritto dell’esercente alla non applicazione del pro-rata stante la ridotta organizzazione di impresa dedicata alla collaborazione alla raccolta di giocate; si raccomanda in ogni caso di valutare da caso a caso l’effettiva accessorietà delle prestazioni.
 
(L'articolo è tratto dalla rubrica "Fisco e Slot", pubblicato sul numero di giugno 2019 della rivista Gioco News, disponibile anche in versione online)

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