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Tassa 500 milioni: alla ricerca di un giudice a Lussemburgo, l'ipotesi dei rimborsi

07 settembre 2020 - 07:34

All'indomani della pronuncia del Consiglio di Stato sulla Stabilità 2015, ecco i possibili scenari che si aprono per la filiera e per i gestori.

Scritto da Simone Ciccotti, Avvocato del foro di Roma esperto di gaming
Tassa 500 milioni: alla ricerca di un giudice a Lussemburgo, l'ipotesi dei rimborsi

 Il Consiglio di Stato, con la interessante ordinanza di cui abbiamo appreso notizia nei giorni scorsi, ha valutato, diversamente da quanto opinato dal Tar in veste di Giudice di primo grado, che il provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione – avente ad oggetto il prelievo “manu militari” della somma di 500 milioni di euro dalla filiera del gioco con Awp e Vlt - presenti evidenti profili di illegittimità tanto in relazione ai principi fondamentali della normativa nazionale quanto con riferimento a quella comunitaria.

Avendo acquisito, quindi, che poteva prospettarsi la rimessione degli atti sia alla Corte di Giustizia Europea che alla Corte Costituzionale, ha considerato opportuno promuovere, preliminarmente, il procedimento incidentale di fronte al Giudice comunitario stante la prevalenza dell’ordinamento sovra-nazionale rispetto a quello interno. Rilievo, quello appena esposto, che rende possibile, ed anzi probabile, in caso di valutazione da parte della Cgue di non contrasto della norma interna con quella comunitaria, l’ulteriore remissione della questione alla Corte Costituzionale onde valutare la conformità ai principi della nostra Carta dei diritti fondamentali della disposizione di legge in esame.
 
LA QUESTIONE COMUNITARIA - Il principio che si ritiene leso, in relazione ad ambo gli ordinamenti, è quello della tutela dell’affidamento nell’avvio di attività imprenditoriali. Principio che, in precedenti casi affrontati dalla Cgue, è stato ritenuto suscettibile di “compressione” di fronte alla esigenza di tutelare ulteriori, ma prioritari, obbiettivi della comunità (sanità, sicurezza etc). Ma che, invece, nella valutazione del Consiglio di Stato – in armonia con precedenti della Corte Europea espressamente richiamati - non può coincidere con il mero interesse a “fare cassa”.
 
 
In definitiva, la posizione della Sezione del Consiglio di Stato è estrema-mente severa nei confronti della norma; vi è, in particolare, uno speci-fico passaggio nel quale si rappresenta, senza alcuna edulcorazione del concetto, che se fosse quel Collegio a decidere la questione sarebbe stata senz’altro ritenuta fondatamente proposta. Lo stesso Giudice, d’altra parte, rileva che occorre una “sponda” a livello di Giudice delle leggi per poterla disapplicare non trattandosi di provvedimento amministrativo ma di norma di legge. In conformità con lo schema procedurale che si determina nei casi di rimessione al Giudice delle leggi, gli atti sono stati trasmessi alla Cgue ed il giudizio è stato sospeso.
 
 
E’ estremamente probabile che analoga sorte abbiano gli altri procedimenti promossi dagli altri concessionari per conseguire, appunto, l’annullamento dello stesso provvedimento. I tempi di attesa della decisione non sono direttamente determinabili. Potrebbe essere realistico ipotizzare una pronuncia a ridosso della prossima estate.
 
LE POSSIBILI CONSEGUENZE - Come si rileva dalla struttura del provvedimento, il giudizio è stato promosso dai concessionari sul rilievo che la pretesa creditoria dello Stato era stata formulata, nella prima versione della legge (anteriore alla norma d’interpretazione autentica), nei confronti, esclusivi, di questi ultimi. Ragione per la quale, in punto di diritto, non vi sono le condizioni per utilizzare tale pronuncia ai fini della richiesta di sospensione, anche, dei giudizi civili diffusamente radicati innanzi ai Tribunali italiani ed aventi ad oggetto la ripartizione, all’interno della filiera, dell’onere. Tale rilievo comporta che le “sorti” del giudizio non sono nella disponibilità degli operatori del gioco che operano a valle dai concessionari. I quali, peraltro, trarrebbero giovamento dalla declaratoria di illegittimi-tà del provvedimento impugnato (rectius: della legge provvedimento).
 
 
In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che la più parte degli operatori hanno già definito la posizione con i concessionari relativa alla legge di stabilità, è prudente scadenzare una richiesta di rimborso per l’ipotesi di annullamento del provvedimento da parte del Consiglio di Stato. Questione più delicata si pone rispetto ai giudizi pendenti (che, evidentemente, sarebbe opportuno poter sospendere o, comunque, differire nei termini di decisione) e per le definizioni concluse su basi transattive. Da valutare caso per caso in ragione dei contenuti degli accordi.

 

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