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Sale giochi e distanziometro, Tar: 'Nessun effetto espulsivo'

24 dicembre 2020 - 10:15

Tar dell'Emilia respinge quattro ricorsi di due società contro provvedimenti regionali e comunali con cui è stata disposta la chiusura di sale scommesse/giochi causa distanziometro.

Scritto da Mr
Sale giochi e distanziometro, Tar: 'Nessun effetto espulsivo'

Legittimità dei provvedimenti regionali e comunali con cui è stata disposta la chiusura di ben 5 tra sale giochi e corner scommesse bolognesi; è questa che le due società titolari delle attività in questione mettevano in discussione, ma il Tar dell'Emilia ha respinto o giudicato inammissibili i quattro ricorsi presentati in materia.

In particolare, il tribunale amministrativo regionale mette in evidenza come, rispetto a quanto asserito dalle ricorrenti, l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri tra l'esercizio di una sala da gioco e un "luogo sensibile", non provochi alcun effetto espulsivo, nonostante le possibilità di delocalizzare in un'area nel rispetto delle normative regionali, secondo quanto portato all'attenzione dei giudici, sia estremamente limitata.

Tra i luoghi sensibili del caso, due parrocchie, un poliambulatorio un centro diurno e una Comunità educativa residenziale, la quale ospita minori di entrambi i sessi, di un'età compresa tra gli 8 e i 18 anni con disturbi del comportamento, rischio di devianza, problematiche psicologiche e relazionali e minori in situazioni di abuso o sospetto abuso sessuale. "I provvedimenti impugnati - avevano sottolineato le ricorrenti tramite i propri legali - verrebbero a determinare una espropriazione sostanziale di attività economica lecita senza la corresponsione di alcun indennizzo".

Le stesse avevano inoltre portato all'attenzione del tribunale una perizia tecnica "a valere anche quale principio di prova per disporre un’eventuale verificazione o consulenza tecnica d’ufficio nelle more della definizione del giudizio tesa a dimostrare come l’applicazione della normativa regionale e comunale determini una sostanziale impossibilità (al 99,97%) di insediamento all’interno del Comune di Bologna, caratterizzando quindi un vero e proprio effetto espulsivo di sale gioco e scommesse al di fuori del territorio comunale”. Ma si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bologna eccependo l’infondatezza di tutti i motivi.

Il Tar ha dunque stabilito che le limitazioni imposte sono legittime e riconosciuto che la normativa regionale consente la possibilità di delocalizzare a tutela degli investimenti effettuati dagli operatori economici. Quanto alla retroattività, altro aspetto contestato, è stato specificato che le norme regionali non sono retroattive, non incidendo su comportamenti passati ma solo su attività esistenti dopo l’ entrata in vigore, dal momento che diversamente opinando le autorizzazioni pregresse beneficerebbero di una deroga permanente con effetto distorsivo della concorrenza.

 

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