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Bagno a Ripoli (Fi): pronto regolamento per sale da gioco con limiti e sanzioni

20 aprile 2012 - 11:50

Un nuovo regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco. Questa volta è il comune toscano di Bagno a Ripoli (Fi) a essere interessato dall’’iniziativa, che verrà presentata il prossimo 23 aprile al Palazzo Comunale. Il regolamento disciplina il procedimento per l’ apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite “sale giochi”; il procedimento per l’installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici,  come definiti dall’ art. 110 del T.u.l.p.s. Regione Abruzzo: Menna (Udc) presenta proposta di legge per limitare il gioco

Scritto da Sm

da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s. Le finalità del regolamento perseguono le esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica, decoro cittadino, rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, tutela della quiete della collettività, rispetto delle distanze dai luoghi c.d. “sensibili”.

“Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all’esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita  in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici”, si legge nel regolamento.

Inoltre non mancano le zone vietate: “Non è ammessa l’apertura di sale giochi entro la distanza di 500 mt da: luoghi sensibili: scuole e caserme di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all’accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R.  32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di volontariato. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l’accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo. Monumenti storici e altri luoghi a forte attrazione turistica”, si legge ancora.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei locali che si intendono destinare a sala giochi devono:
“non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze; essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all’ agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche; essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità; garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi; f) garantire il rispetto del Regolamento sull’ inquinamento acustico mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che sarà sottoposta alla valutazione della Direzione Ambiente; ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell’area di vendita superiore ai 250 mq., dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale sul Commercio; garantire l’ assenza  di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi  altro esercizio commerciale; requisito della sorvegliabilità dei locali ai sensi del DM 17 dicembre 1992 n.564 e successive modifiche”. Sul fronte sanzioni: “Ferme restando le sanzioni penali e le sanzioni amministrative previste, le violazioni al Tulps sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del Tulps. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 100 a 500 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24 novembre 1981 n.689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
Compete al dirigente Settore attività produttive l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio. Fatte salve le prerogative dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita: nei casi previsti dal Tulps per la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art.86;
qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'amministrazione comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza; per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L.241/90; per grave violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi; per gravi violazioni in tema di rispetto degli orari. L'attività di sala giochi viene sospesa: nei casi previsti dall'art.110 del Tulps; negli altri casi previsti dalle vigenti norme; con provvedimento del sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività”.

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