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Casteggio (Pv): sale giochi a 250 metri da luoghi sensibili e aperte solo in certi orari

30 maggio 2012 - 07:50

Fasce orarie e ubicazioni prestabilita per gli apparecchi da intrattenimento nel comune di Casteggio, in provincia di Pavia. Per quanto concerne l’ubicazione dell’esercizio per l’attività di sala gioco, “non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l’autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente in zona urbanistica “A” (centro storico). Poli Bortone: Lo Stato offra lavoro anziché vincite sopra i 500mila euro Regione Liguria: proposta di legge su divieto installazione slot in commissione Attività produttive della Camera Vittoria (Rg), mozione 'per una città senza gioco d’azzardo’: Cilia No a proibizionismo, ma occorre prevenzione

Scritto da Sara

Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l’autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l’esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, istituzioni religiose e comunque ad una distanza non inferiore a metri stradali 250 da questi luoghi. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l’autorizzazione al trasferimento di una sala giochi esistente, qualora l’esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altre sale giochi. L’ubicazione non potrà essere in edifici destinati a civile abitazione e comunque, ad almeno m. 100 stradali da questi in ogni direzione”, si legge nel regolamento del consiglio comunale. Con apposita ordinanza, poi, il sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco, nei limiti delle seguenti fasce orarie: apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane chiusura non oltre le ore 24,00. L’ordinanza sindacale va a disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco tenuto conto della collocazione delle stesse in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale e in tutto il Centro storico ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal Tulps dal vigente C.d.S., dalla L. 47/26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni. L’ordinanza dovrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel periodo scolastico, da parte di minorenni, come disciplinato dall’art. 11.
Non è consentito far funzionare gli apparecchi oltre le ore 24,00. Nelle ore di protrazione di
orario non è assolutamente consentito far usare gli apparecchi.

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