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Il fenomeno Net Shop – Promo Games: As.tro espone la questione alla direzione generale di Aams

11 dicembre 2012 - 15:34

“Come si è spesso avuto modo di constatare, uno dei fenomeni di illegalità che si è affermato sul territorio è costituito da una particolare ‘fattezza’con cui si può utilizzare un terminale a mezzo del quale l’utenza di un pubblico esercizio può accedere a server di gioco stranieri. Tale fenomeno, originariamente censito come predominante nelle aree della Regione Marche e della Regione Campania, pare estendersi oggi anche alla Provincia di Bolzano, interessata, come noto, da un provvedimento che dal 15 dicembre p.v. interdirà ai pubblici esercizi l’installazione di new slot per il gioco lecito, ordinando altresì la rimozione dei congegni già allacciati al circuito istituzionale di gestione telematica”. Giochi e scommesse: nel 2012 aperte oltre 1150 partite Iva nel settore Scommesse sportive: quarto mese con il segno più, 417 milioni a novembre

Scritto da Redazione GiocoNews

È quanto afferma l’associazione Astro, che sottolinea ancora: “Indipendentemente dal fatto di cronaca che ha descritto il sequestro di siffatto congegno da parte della Polizia di Stato Alto Atesina, infatti, ciò che ispira la presente nota è la puntuale descrizione del fenomeno per come rilevato e censito territorialmente, unitamente ad un sollecito affinché l’Amministrazione adotti ogni e più opportuna iniziativa per individuare il più efficace strumento di repressione di una pratica di gioco i cui contorni di liceità sfuggono alla percezione della scrivente, ciò determinando la convinzione che di condotta illecita si debba trattare, anche alla luce di quanto dedotto dalla pregevole elaborazione giuridica che si allega come file scaricabile al presente scritto.

L’accortezza terminologica con cui ci si riporta, all’interno di una nota che verrà pubblicata anche sul sito web dell’associazione, deriva anche dalla cautela imposta dalla già ricevuta diffida da parte di azienda “operante” nell’ambito in questione (anch’essa in esibizione in seguito).

In particolare si evidenziano due fattori: in primo luogo la peculiare connotazione tecnico-commerciale dei congegni di cui si tratta: trattasi di postazioni internet a mezzo delle quali – apparentemente e ufficialmente – si pongono in essere attività di genere innocuo e commercialmente neutre in quanto non comportanti effettive transazioni per l’acquisto di prodotti di gioco estero: trattasi dei c.d. giochi promozionali, ovvero di prodotti del genere suonerie di cellulari o similari”.

Se il tutto si limitasse a questo non sussisterebbe alcun problema. In realtà, in tutti i casi in cui tale innocua e lecita pratica è utilizzata solo come schermo protettivo, l’utenza, vuoi tramite l’inserimento di denaro, vuoi tramite l’acquisto di password – nell’esercizio o aliunde – accede poi ai server stile casinò stranieri, utilizzando di fatto le apparecchiature come veri e propri apparecchi da divertimento e intrattenimento. In secondo luogo si evidenzia, come reclamizzato anche in alcuni siti di settore, che le apparecchiature che vengono sottoposte a sequestro penale con relativo avvio di procedura sanzionatoria sempre penale, non portano sempre a risultati concreti per l’assenza di uniformità di azione delle Procure della Repubblica.

As.Tro pertanto espone alla Direzione Generale di Aams, di valutare, ogni possibilità per procedere a sanzionare (anche) amministrativamente le apparecchiature citate, considerato che possono atteggiarsi come dei veri e propri apparecchi da divertimento e intrattenimento, ancorché commercializzati e installati come apparecchiature per il commercio elettronico a distanza.

“Assotrattenimento2007 rappresenta sin da ora l’opportunità che la Direzione Generale dirami una nota di indirizzo agli Uffici Periferici a mezzo della quale chiarire quando un semplice terminale, qualora abbinato a periferiche di accettazione denaro o a chiavi software, facenti la funzione di dette periferiche, diventi assimilabile, nel caso di specie, ad un congegno per il gioco di cui al 110 T.u.l.p.s. e in quanto tale necessitante di autorizzazione Aams per la relativa distribuzione e installazione.

Ad ulteriore evidenza di quanto sostenuto, si rappresenta poi quanto segue: la direttiva comunitaria sul commercio elettronico che consentirebbe il c.d. gioco promozionale su internet costituisce atto normativo che nulla ha a che fare con il “commercio clandestino di gioco a premio o di divertimento”: nessun requisito contemplato dalla direttiva potrà mai risultare rispettato per chi pone in essere tali pratiche. Accedendo ad una esemplificazione brutale, si evidenzia che quando si partecipa ad una promozione indetta o abbinata ad un prodotto, non si “paga” la cartolina per il concorso, non si vincono “altri prodotti” della stessa specie, la promozione è ben delineata per volume e per tempistica di durata.

Se ad un chiosco internet, pertanto, predisposto per giocare a partite promozionali, non si è preventivamente acquistato un determinato prodotto o servizio con una transazione trasparente ed effettiva (e non si pagano cinquanta euro per scaricare una suoneria di cellulare), la fraudolente azione di dissimilazione è in re ipsa.

La direttiva comunitaria, poi, espressamente non trova applicazione, come ci ricorda anche la Cassazione penale in seguito allegata, alle attività che richiedono autorizzazione, e non trova neppure applicazione “su base terrestre”, tale essendo la postazione – chiosco internet posizionata stabilmente in un luogo aperto al pubblico, a prescindere dal tempo e dalla durata della asserita attività promozionale.

In Italia, anche i concorsi a premio, benché non vietati devono essere assoggettati ad una precisa procedura di autorizzazione che impone l’avviso ad Aams sulle caratteristiche – regole – tempistiche di durata degli stessi.

E’ quindi evidente che: l’utente che acceda ad una postazione “simil net-shop”, stabilmente collocata in un esercizio pubblico qualsiasi, che non faccia parte della rete distributiva del prodotto principale che andrebbe previamente acquistato, non può accedere ad un servizio ricompreso dalla direttiva comunitaria sul commercio elettronico; l’utente che “paga” qualcosa per intrattenersi a tale postazione, pone in essere attività di fruizione di servizio di intrattenimento a pagamento che deve essere ricompresa in una forma censita dall’ordinamento italiano e dal medesimo autorizzata; ogni “utilizzo” della direttiva comunitaria sul gioco elettronico per difendere il diritto a tale pratica è illegittimo e mero paravento per nascondere che nessun prodotto diverso dal gioco è stato effettivamente acquistato preventivamente al gioco promozionale, che il gioco asseritamente gratuito è stato invece “pagato” dall’utente, per ricevere in cambio prolungamento di gioco stesso ovvero premi ulteriori.

Quanto affermato da ultimo, pertanto, depone a favore della tesi secondo la quale, un net shop che non sia stato “dichiarato e identificato localmente” dal distributore del prodotto “da promuovere” come canale distributivo del medesimo, non può invocare la direttiva sul commercio elettronico per esimersi dall’addebito di aver dissimulato un congegno da divertimento o un congegno da intrattenimento con vincita.

Ogni e più opportuno emendamento alla attuale legislazione, che peraltro già annovera, ma solo di recente, il divieto di gioco online su rete terrestre, è oggetto pertanto di richiesta di approfondimento e vaglio, al fine di assicurare effettività sanzionatoria anche alla sopradescritta pratica”, afferma l’associazione.

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