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Diamare (Agenzia dogane e monopoli): “Giochi, avanza un profilo culturale”

17 gennaio 2013 - 12:47

Roma – Nel suo intervento al convegno 'Aspetti contabili e relativi alla gestione degli apparecchi di gioco lecito di cui all'art. 110 Tulps, cooma 6a - problematiche interpretative emerse nel corso delle verifiche dell'Agenzia delle Entrate', Davide Diamare (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale Monopoli – Direzione per i giochi – Ufficio Apparecchi da Intrattenimento) sottolinea come nel settore dei giochi si stia evolvendo un profilo culturale. Piancaldini (AdE): Linee guida e trasparenza per prevenire i controlli nel settore slot Come funziona l'analisi e il controllo dell'Agenzia delle Entrate nel settore slot Cardia: Cambio culturale in atto nel settore slot/vlt  ma il gestore è sempre cruciale Pietrangeli: “Operatori e Agenzia delle Entrate: criticità e best practise da seguire” Orlandini (As.Tro): “Gestore primo avamposto nel passaggio a legalità” Minoccheri (Centro Studi As.Tro): “Si applichi il principio di neutralità fiscale in materia di gioco”

Scritto da Sara Michelucci

“Non va dimenticato che il settore può progredire se sta in piedi l'intero assetto del comparto. Quello che conta è il fatto che un settore che genera un grande reddito e un grande gettito fiscale deve essere messo in sicurezza e questo si può ottenere con la coesione della filiera. Il settore subisce ogni giorno attacchi notevoli, molto spesso anche gratuiti, e per continuare ad operare in maniera ottimale occorre muoversi in maniera compatta”.

L’OPERATO AAMS A FAVORE DEL SETTORE SLOT - Il dirigente sottolinea: “L'amministrazione, rispetto ai tanti casi di limitazione dell'esercizio delle slot ha deciso di intervenire su alcune situazioni, intervenendo ad adiuvandum per esempio contro la legge di Bolzano per dare un chiaro segnale anche agli operatori che non devono sentirsi soli in questa 'battaglia'. Anche per quanto riguarda il decreto Balduzzi, in parte mal digerito all'interno della filiera, si intravedono tuttavia degli aspetti positivi nella norma. Per quanto riguarda gli apparecchi per esempio, la legge impone di indicare il numero di percentuale di vincita ma appare impossibile perché varia di macchina in macchina. Ma anche su questo bisogna guardare gli aspetti positivi, per esempio considerando che le cifre, come il Preu, non è detto che debbano rimanere inalterati. Come per esempio le possibilità di restituzione della macchina che non è detto che debbano rimanere inalterate nel tempo perché sappiamo che l'evoluzione normativa è costante e l'esigenza dei prodotti di gioco è anche quella di rispondere alle esigenze del mercato e quindi di rispondere alla domanda dei consumatori.

Dallo stesso punto di vista, per quanto riguarda la materia fiscale che è l'oggetto del dibattito di oggi, Diamare non esclude la possibilità di considerare pratiche commerciali ulteriori e fuori dall'abituale, ma quello che è fondamentale è garantire la documentabilità delle operazioni. Gli operatori sono peraltro obbligati a garantire la tracciabilità dei pagamento e non si tratta quindi di un discorso di opportunità ma di un obbligo ben preciso. L'importante è che ci si muova i modo comune nella filiera nella gestione delle criticità”.

L’intervento di Diamare si concentra sugli aspetti contabili e fiscali relativi alla gestione degli apparecchi di cui all’art. 110 Tulps, comma 6 a).

LA RACCOLTA DEL GIOCO – Ai sensi dell’articolo 39 del dl 269/2003, agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento (298) delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso.

I SOGGETTI DELLA FILIERA – E’ il DD 9 settembre 2011 a istituire l’elenco. La Sezione A è articolata nelle seguenti sottosezioni: proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell’importo residuo; possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell’importo residuo; proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell’ importo residuo; possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell’importo residuo

REMUNERAZIONE - Al concessionario spetta un compenso, agli altri soggetti abilitati una remunerazione.

CALCOLO DELLE REMUNERAZIONI - Raccolta – Vincite –Preu – Canone di concessione= Remunerazione complessiva

RAPPORTI CONTRATTUALI CONCESSIONARIO-GESTORE – L’articolo 18 prevede che il concessionario può stipulare contratti solo con gestori che siano soggetti abilitati. La perdita dei requisiti è causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale già instaurato.

Il concessionario è tenuto a stipulare con il gestore un contratto che deve prevedere i seguenti contenuti minimi: l’obbligo, da parte del gestore di fornire ad Aams, qualora effettui attività di raccolta e messa a disposizione del concessionario dell’importo residuo, tutte le informazioni da questa richieste relativamente alle somme giocate con apparecchi di gioco Awp che il suddetto gestore ha raccolto sulla base del contratto stipulato con il concessionario ed ad effettuare i riversamenti al concessionario stesso alle scadenze concordate; l’obbligo, da parte del gestore, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità ; l’accettazione incondizionata della comunicazione alle autorità competenti, da parte del concessionario, dei redditi conseguiti dalla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento

RAPPORTI CONTRATTUALI CONCESSIONARIO-ESERCENTE – L’articolo 19 prevede che il concessionario può stipulare contratti solo con esercenti che siano soggetti abilitati. La perdita dei requisiti è causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale già instaurato.

Il concessionario è tenuto a stipulare con l’esercente un contratto che deve prevedere i seguenti contenuti minimi: l’obbligo, da parte dell’esercente, di fornire ad Aams, qualora effettui attività di raccolta e messa a disposizione del concessionario dell’importo residuo, tutte le informazioni da questa richieste relativamente alle somme giocate con apparecchi di gioco Awp che il suddetto esercente ha raccolto sulla base del contratto stipulato con il concessionario ed ad effettuare i riversamenti al concessionario stesso alle scadenze concordate; l’obbligo, da parte dell’esercente, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto previsto dalle competenti autorità; l’accettazione incondizionata della comunicazione alle autorità competenti, da parte del concessionario, dei redditi conseguiti dalla raccolta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – L’articolo 14 prevede che il concessionario si impegna a trasmettere alle competenti autorità tutte le informazioni utili per verificare i redditi relativi all’attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento percepiti da tutti i soggetti abilitati.

Deve inoltre comunicare ad Aams l’importo dei compensi spettanti relativi alla raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento, ancorché non corrisposti nell’anno solare ad ognuno dei soggetti abilitati contrattualizzati, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla percezione dei predetti compensi.

I DOCUMENTI CONTABILI - Il concessionario, in un periodo contrattualmente definito, non superiore ad un bimestre solare, mette a disposizione di ogni soggetto abilitato, che effettui in virtù del rapporto contrattuale instaurato la raccolta dell’importo residuo, un estratto conto riportante i seguenti dati per il periodo considerato: nel caso di apparecchi AWP: l’importo complessivo della raccolta; le vincite effettive riscontrate; il compenso da trattenere, come contrattualmente definito; l’importo netto da versare al concessionario, comprensivo dell’importo dovuto a titolo di Preu e dell’importo pari allo 0,8 per cento delle somme giocate;

TRACCIABILITAì FLUSSI FINANZIARI – Secondo l’articolo 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese … devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici … devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’UNA TANTUM SULLE AWP – Secondo l’articolo 24 del DL 98/2011, il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Artt. 18 e 19 schema di atto di convenzione. Qualora il concessionario intenda avvalersi del diritto di rivalsa, previsto nell’articolo 24, comma 36, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, tale previsione deve essere inserita obbligatoriamente nel contratto.

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