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Bplus: il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro l'esclusione dal bando per la concessione di slot e Vlt

12 febbraio 2013 - 16:19

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto con un'ordinanza l’appello presentato da B Plus per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar del Lazio concernente l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. Bplus: in decisione il ricorso sull'esclusione dalla gara per la concessione slot e vlt

Scritto da Anna Maria Rengo

LE MOTIVAZIONI - Secondo i giudici “la delicata vicenda processuale” (…) “seppure nella sommarietà della delibazione cautelare consente di non ritenere smentito il presupposto fattuale posto a base della reiezione da parte del Tar”.

I giudici sottolineano infatti come “per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ‘in tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare in carcere, qualora la motivazione del provvedimento de libertate si appalesi totalmente carente e non utilmente integrabile, l'annullamento va disposto senza rinvio - in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Costituzione”. Nel caso specifico “nel caso di specie l’ordinanza demolitoria della Suprema Corte, quanto all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 416 del codice penale, ha disposto l’annullamento con rinvio ed ha dato contemporaneamente atto che la causale della statuizione medesima riposava (anche e soprattutto) nella ‘temporanea’ inutilizzabilità del compendio indiziario riposante nelle intercettazioni, ed in un difetto di motivazione, il che non consente, allo stato, di ritenere fondata alcuna futura prognosi circa il futuro annullamento della misura”. I giudici rilevano come “pertanto, allo stato, non può affermarsi che la informativa per cui è causa sia sfornita dei presupposti sostanziali su cui si fonda” e richiamano “in proposito la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in punto di giudizio di ‘plausibilità’ e prognostico che deve guidare il giudizio in ordine alla sussistenza delle cause interdittive”. Rilevano dunque che “il delitto associativo ‘semplice’ contestato non può ritenersi esuberare dal perimetro delle condotte che possono deporre per un pericolo infiltrativo”.

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