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Black slot, ecco la sentenza: Aams non responsabile ma “scarsamente professionale” secondo i giudici

20 marzo 2013 - 17:21

A distanza di tre mesi dalla sentenza, che sancì l'assoluzione di tutti gli imputati, arrivano le motivazioni relative al processo di Venezia sulla schede da gioco Black Slot. E ad uscirne male, seppure immune da ogni condanna e responsabilità, è l'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Per quanto riguarda Aams, in effetti, i giudici lagunari evidenziano “una condotta di scarsa professionalità nell'espletamento del proprio ruolo istituzionale, atteso che, pur avendo il poter di effettuare autonomamente controlli sull'operato dei certificatori, tant'è che spesso, come più volte evidenziato, è intervenuta a muovere rilievi agli stessi, tuttavia spesso si è limitata ad acquisirne acriticamente gli esiti dell'attività”. La pronuncia della sentenza presa in diretta da GiocoNews.it

Scritto da Alessio Crisantemi

In particolare, criticano i giudici, “alla revoca del certificato di conformità della scheda Black Slot modello 'flexy screen', e dei nulla osta per la messa in esercizio da parte di Aams, non seguì inspiegabilmente alcuna analoga revoca dei certificati afferenti le altre schede da gioco in contestazione, che ben avrebbe potuto e dovuto far cessare anticipatamente e prima dei sequestri la protrazione dell'esercizio degli apparecchi illeciti”.

E ancora: “l'amministrazione non si è attivata, tempestivamente, in modo esaustivo, capillare e specifico nei confronti dei singoli gestori, pur dopo aver avuto contezza dell'illeicità degli apparecchi medesimi, contribuendo con ciò a consentire l'ulteriore protrazione dell'esercizio”.

LE MOTIVAZIONI - Secondo i giudici "Non sembrano ipotizzate ed enucleate univocità e chierezza in imputazione eventuali ipotesi di condotte permanenti. In ogni caso, anche a voler ritenere insita nei capi di imputazione, così come formulati, una contestazione precisa di condotte permanenti, debbono prendersi in esame le questioni afferenti l'epoca di cessazione della permanenza, con particolare riguardo al venir meno in capo all'agente della possibilità di far cessare la condotta illecita con atto volontario e alla fattispecie de qua di concorso nel reato, seppure reso peculiare dalla mancata imputazione nei confronti dei gestori, ritenuti appunto soggetti in buona fede".

Inoltre "Applicando tali principi alla pur diversa ipotesi di cessazione, in capo a un concorrente, della permanenza nel reato, che parimenti consiste nell'interruzione volontaria della condotta illecita o nell'impossibilità sopravvenuta di farla cesare, ne deriverebbe che la sua responsabilità cessa nel momento in cui, pur cessato il suo apporto individuale, non gli è più possibile di impedire la protrazione dell'illecito. L'impossibilità giuridica di produttore e distributore di compiere atti di disposizione sulle schede cedute, e vieppiù di far cessare la messa in funzione degli apparecchi di gioco, consegue pacificamente alla vendita delle stesse, perfezionata interamente entro la fine del 2006".

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