skin

Cds dà ragione a Comune di Villa Literno: senza licenza nessuna attività di svago

24 aprile 2013 - 08:38

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Villa Literno (Ce) e accoglie l’appello contro la sentenza breve del Tar Campania, che si era pronunciato positivamente sul ricorso proposto da un locale di gioco, annullando l’ordinanza del 31 ottobre 2011 emessa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune e recante l’ordine di immediata chiusura della sala giochi.  Il Comune di Villa Literno ha chiesto la riforma della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992; violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 88 del Tulps. Secondo il Comune il locale non avrebbe i requisiti indicati per essere considerato circolo privato.

Scritto da Sm

“In conclusione – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato - deve ritenersi, al di là della qualificazione del locale utilizzato da Plyroom come circolo privato o struttura aperta al pubblico, che non poteva essere esercitata attività di svago a mezzo apparecchiature e congegni automatici in assenza di licenza ai sensi dell’art. 86 del Tulps. L’appello va, quindi, accolto con riguardo alla contestazione della carenza della suddetta licenza e va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attualmente consentita ove sia presentata comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147. L’ordinanza impugnata con il ricorso di primo grado, in conseguenza, risulta legittima ed efficace limitatamente alla installazione del apparecchiature e congegni automatici per attività di svago”.

Articoli correlati