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No a retroattività Preu prima del 2007, vittoria anche a Firenze

15 gennaio 2014 - 12:36

Oltre che a Bologna, anche la Commissione tributaria regionale di Firenze si è espressa in questi giorni sulla natura retroattiva dell'obbligo di pagamento del Preu per gli apparecchi non collegati alla rete telematica imposto dal D.L. 269/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ritenendo che non sia dovuto.

Scritto da Redazione
No a retroattività Preu prima del 2007, vittoria anche a Firenze

 

LA VICENDA - La vicenda trae origine da un controllo effettuato dalla Gdf che in un circolo aveva trovato due apparecchi privi del nulla osta, e quindi sequestrati amministrativamente. Nel 2010 l’Aams ha chiesto a noleggiatori di pagare il Preu relativo al 2005, una richiesta cui la società ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze sostenendo che il pagamento del tributo è a carico dei concessionari e degli installatori, chiedendo dunque l’annullamento dell’atto impugnato

Da parte sua, l’Ufficio regionale per la Toscana e l’Umbria dell’Aams si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha però accolto i ricorsi della società, decisione cui l’Ufficio regionale Aams ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale ribadendo le proprie tesi e affermando inoltre la violazione di legge per eccesso di potere da parte dei giudici di prime cure quando hanno sostenuto l’infondatezza della pretesa tributaria.

 

LE MOTIVAZIONI DELLA CTR - Secondo la Ctr, che ha dichiarato inammissibile l’appello, “non sarebbe legittimo affermare la retroattività dell’obbligazione tributaria all’esercizio 2005, trattandosi nella specie di disposizione istitutiva dell’imposta a carico dei soggetti individuati dall’articolo 39, quater Dl 30 settembre 2003 numero 269 con riferimento ai sistemi di gioco gestiti, rispetto a tali soggetti la norma sul prelievo erariale unico costituisce disposizione istitutiva dell’imposta”.

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