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Viminale e legge lombarda su gioco: “Norme distanze non riguardano licenze Tulps”

07 aprile 2014 - 15:23

Per quanto riguarda la fase di rilascio di una autorizzazione per sale giochi ai sensi dell’articolo 88 del Tulps, “la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legali all’ordine e alla sicurezza pubblica e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti (…) in capo al richiedente, nell’ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici citati, che fanno capo alle Amministrazioni locali”.

Scritto da Redazione
Viminale e legge lombarda su gioco: “Norme distanze non riguardano licenze Tulps”

Lo afferma una nota del ministero degli Interni in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte delle questure di Lecco e di Milano in materia di effetti applicativi della legge regionale della Lombardia.

La nota evidenza come la stessa Corte Costituzionale “ha nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica” da quelli di contrasto alle ludopatie. Un campo su cui possono intervenire le amministrazioni locali, ma non i Questori che non possono negare le licenze “per la presenza di una limitazione posta da fonte di alto rango”. L’eventuale via libera della Questura non permette però di superare automaticamente i divieti e le norme posti dalle norme locali, che si muovono “su un piano diverso” rispetto ai compiti di tutela di ordine e sicurezza e interessano gli aspetti di salute pubblica. Una circostanza che il Ministero ritiene debba essere evidenziata anche “attraverso una esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza”.

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