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Corte Costituzionale, no a competenza esclusiva Tar Lazio su scommesse e licenze polizia

13 giugno 2014 - 16:36

La competenza esclusiva del Tar Lazio in materia di giochi e scommesse - prevista nel Codice del processo Amministrativo e rafforzata dal Decreto Fiscale del marzo 2012 - non ha i requisiti di legittimità costituzionale: è quanto si legge nella sentenza della Consulta, che si è pronunciata in materia dopo che i Tar Calabria, Puglia e Piemonte avevano rimesso alla valutazione della Corte i ricorsi di alcuni centri collegati a bookmaker non autorizzati in Italia.

Scritto da Redazione
Corte Costituzionale, no a competenza esclusiva Tar Lazio su scommesse e licenze polizia

 

 

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Ad avviso dei giudici rimettenti, la devoluzione delle controversie in esame alla cognizione del Tar del Lazio, sede di Roma, in quanto derogatoria rispetto agli ordinari criteri di riparto della competenza − fondati sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante − determinerebbe la violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e del principio di decentramento della giustizia amministrativa, di cui all’art. 125 Cost. Va inoltre rilevato che − mentre la verifica della compatibilità con il principio dell’art. 3 Cost. di una norma processuale derogatoria comporta la valutazione della sua non manifesta irragionevolezza − con riferimento all’art. 125 Cost., le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un «criterio rigoroso» (sentenza n. 237 del 2007, punto 5.3.1. del Considerato in diritto), essendo di tutta evidenza che − laddove la previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, non incontrasse alcun limite − il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell’individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato. Tale criterio rigoroso comporta quindi la necessità di «accertare che ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa» (sentenza n. 159 del 2014 – par. 3.4). È alla stregua di tali criteri che questa Corte è chiamata a valutare le scelte operate dalla disposizione impugnata. La verifica della compatibilità costituzionale della disposizione impugnata, in applicazione dei criteri sopra esposti, conduce all’affermazione della sua illegittimità, per contrasto con il principio dell’articolazione territoriale della giustizia amministrativa, di cui all’art. 125 Cost. Le controversie previste dalla disposizione impugnata attengono, infatti, a provvedimenti emessi non già da un’autorità centrale, ma da un’autorità periferica, e segnatamente dalla questura, competente al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 del r.d. n. 773 del 1931. È bensì vero che le controversie relative a tali provvedimenti possono presentare profili di connessione con atti di autorità centrali (e in particolare con quelli emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsti dalla prima parte della stessa lettera q-quater dell’art. 135, comma 1), ma ciò non esclude il carattere squisitamente locale degli interessi coinvolti nel provvedimento. D’altra parte, l’accentramento di competenza operato dalla norma impugnata non appare giustificato neppure in ragione delle altre finalità, parimenti dotate di rilievo costituzionale, che questa Corte ha individuato nella «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)» (sentenza n. 237 del 2007). Al contrario, l’attività oggetto delle autorizzazioni previste dall’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e la natura degli accertamenti che le Questure sono chiamate a svolgere ai fini del rilascio di dette autorizzazioni, non sono qualificate dal carattere della straordinarietà, né dall’esigenza di fronteggiare situazioni di emergenza; va inoltre escluso che la disciplina derogatoria introdotta dalla disposizione censurata si giustifichi in funzione di un peculiare status dei destinatari dei provvedimenti, come tale meritevole di un diverso trattamento.

Quanto all’esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, va rilevato che questa Corte ha recentemente escluso che tale esigenza sia da sola idonea a giustificare un regime processuale differenziato (sentenza n. 159 del 2014); in ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, si osserva che − in questa materia − la probabilità che si formino pronunce contrastanti tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non è superiore a quanto accade nella generalità delle controversie attribuite alla cognizione dei giudici amministrativi, rispetto alle quali l’uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dalla sua Adunanza Plenaria. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

 

 

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