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Vlt: tassa sulla fortuna in vigore dal 31 luglio 2014

16 luglio 2014 - 12:16

Nulla osta da parte della Corte Costituzionale per quanto riguarda la tassa sulle vincite superiori ai 500euro rispetto alla quale il Tar del Lazio aveva sollevato un dubbio di legittimità. Dubbio che, tuttavia, non sussiste secondo la Corte e la legge può quindi essere attuata. Questo significa che i sistemi di gioco attivi nella Penisola dovranno essere pronti per l'attuazione dei nuovi dettami entro e non oltre la fine del mese, cioè il prossimo 31 luglio 2014. La data era stata stabilita dal Direttore generale dei Monopoli, Luigi Magistro, che in uno specifico provvedimento - sottoposto anche all'attenzione della Corte durante la recente udienza - aveva specificato come Le disposizioni (...) trovano applicazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale di definizione del giudizio promosso, innanzi alla stessa, con ordinanza del TAR Lazio, Sezione II, n. 6985 del 26 luglio 2012.

Scritto da Ac
Vlt: tassa sulla fortuna in vigore dal 31 luglio 2014

 

COSA DICE LA NORMA DA ATTUARE - Il concessionario, attraverso le funzionalità dei sistemi di gioco Vlt adeguati ai fini dell’applicazione dell’addizionale del sei per cento sulla parte di ciascuna vincita eccedente euro 500,00, trattiene gli importi corrispondenti direttamente al momento della determinazione di tale vincita.

L’addizionale, trattenuta ai sensi del comma 1, è versata dal concessionario entro il giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione, utilizzando il codice tributo “5273”, denominato “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del Tulps – Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale Aams 12 ottobre 2011”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 20/E del 29 febbraio 2012. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica al sistema di controllo Vlt, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, tramite i messaggi previsti dal relativo protocollo di comunicazione, i dati riguardanti l’ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell’addizionale, eccedenti euro 500,00, l’ammontare complessivo dell’addizionale e l’ammontare complessivo delle vincite nette. In ordine alle modalità di controllo e verifica, si applicano le disposizioni relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del RD 18 giugno 1931, n.773. Il decreto direttoriale prot. 2011/50017/Giochi/UD del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, è abrogato.

 

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