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Tar Lazio: confermata la cancellazione dall'elenco degli operatori di un ricorrente

04 settembre 2014 - 15:50

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) tramite un'ordinanza ha respinto l’istanza di un operatore che chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Scritto da Gt
Tar Lazio: confermata la cancellazione dall'elenco degli operatori di un ricorrente

- ufficio regionale per la sicilia, sede di Palermo, di cui al prot. n. 5963 del 27.01.2014, recante la cancellazione del ricorrente dall'elenco degli operatori di apparecchi e terminali di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del t.u.l.p.s. istituito con legge n. 220/2010, comma 82".
Questa la motivazione: "Considerato che l’articolo 5 del decreto direttoriale di cui al prot. n. 2011/131857 del 9.9.2011, nella parte in cui individua i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori di cui trattasi, ulteriori non appare illegittimo tenuto conto dell’articolo 1, comma 533 bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, , nel testo sostituito dal comma 41 dell’articolo 24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 secondo cui “Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso”;
Considerato, altresì, che il predetto articolo 5 individua espressamente, tra i predetti requisiti ulteriori, alla lettera a), il non essere stato destinatario di una sentenza di cui agli articoli 444 e 445 c.p.p. per delitti contro il patrimonio e che è comprovato in atti e non in contestazione tra le parti la circostanza che il ricorrente è stato condannato ai sensi delle predette norme per il reato di cui all’articolo 648 c.p.". 

 

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