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Tar Lazio: “Sequestro locale che ha slot illegali ha finalità dissuasive”

12 febbraio 2015 - 12:57

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un esercente nella parte in cui gli era stata sospesa, nel 2005, la licenza per l’installazione di giochi ex art. 86 del Tulps dopo che nel locali erano stati trovati dei ‘comma 70 che in realtà funzionavano come slot machines.

Scritto da Amr
Tar Lazio: “Sequestro locale che ha slot illegali ha finalità dissuasive”

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici, infatti, se un bar istalla apparecchi da intrattenimento illegali, il semplice sequestro delle macchine non basta, è necessario porre i sigilli all’intero esercizio, anche per avvertire i clienti – “quasi sempre ignari della non conformità a legge” di alcune macchine – che avrebbero potuto incorrere nel reato di gioco d’azzardo”.

“Quando poi gli apparecchi o i congegni risultano non essere rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni dettate per poterli qualificare come “idonei per il gioco lecito” – devono basarsi sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi e la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore -, sono previste l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ed altresì, ai sensi del comma 10 del citato art. 110 del Tulps, la sospensione della licenza per un periodo da uno a trenta giorni. È esattamente quanto è accaduto nella specie”. I giudici evidenziano che “in sede di controllo è invece risultato che tali apparecchi in realtà funzionavano similmente a ‘slot machine’, in quanto il giocatore interveniva nella partita solo per mezzo di un comando di start ed un successivo stop e la durata della partita era casuale, non intervenendo in alcun modo l’abilità del giocatore. Il titolare dell’autorizzazione, avendo l’obbligo di non ammettere l’uso di apparecchi nei quali l’elemento aleatorio sia preponderante rispetto all’elemento di abilità, è responsabile nell’ipotesi in cui presso il proprio esercizio ne siano rinvenuti alcuni che, benché autorizzati per il gioco lecito, presentino caratteristiche e modalità di gioco diverse, per le quali determinante è l’alea. Conseguentemente il ricorrente, proprio in quanto titolare dell’autorizzazione ex art. 86 del Tulps, nonché dell’esercizio commerciale nel quale gli apparecchi in parola sono stati installati, non può che rispondere di quanto accertato nel corso del controllo del 2.3.2005, a titolo, quanto meno, di colpa e segnatamente sotto forma di negligenza, come evidenziato nel provvedimento gravato”.

IL TESTO - Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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