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Tar Veneto respinge ricorso di operatore su orari slot: “Altri valori da tutelare oltre libera concorrenza”

10 marzo 2015 - 09:51

La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso di un esercente che richiedeva l’anticipazione dell’orario di apertura dell’attività della propria sala giochi a Verona, ritenendo che il principio di libera concorrenza va contemperato con altri beni e valori costituzionali.

Scritto da Amr
Tar Veneto respinge ricorso di operatore su orari slot: “Altri valori da tutelare oltre libera concorrenza”

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici “il regolamento introdotto con la richiamata ordinanza ha specificatamente individuato il limite massimo di ore di apertura degli esercizi (13 ore giornaliere), consentendo, oltre il limite di chiusura fissato alle ore 24, la sola protrazione sino alle ore 2 (così come ottenuto dalla ricorrente). La mancata previsione di una possibilità ulteriore di anticipazione dell’orario di apertura, non solo si pone in evidente contrasto con il limite massimo complessivo di ore di apertura previsto, ma risulta chiaramente introdotto in via implicita, essendo stata valutata come ammissibile la sola possibilità di protrazione dell’orario di chiusura.

Non appaiono condivisibili le argomentazioni spese al riguardo dalla difesa istante, nella parte in cui sostengono che ove nulla è previsto tutto sarebbe concedibile, in quanto tale ragionamento prova troppo, sminuendo ab origine il potere di organizzazione dei pubblici esercizi e dei relativi orari posto a fondamento dell’ordinanza de qua.

Va invero considerato, proprio con riguardo all’invocata liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, che il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma deve essere coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali: sotto tale profilo la (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tali principi potendo, e anzi dovendo, essere coordinati e resi coerenti tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente.

Ne consegue che l’ordinanza sindacale ed il provvedimento dirigenziale che ne ha dato pedissequa applicazione, essendo orientati a disciplinare tali attività a tutela del pubblico interesse, tenuto conto altresì della specificità delle attività ivi svolte (giochi di fortuna, lotterie, etc.) e dell’interesse pubblico ad un controllo su tali attività anche a tutela delle categorie di utenti più deboli, sono immuni dai vizi denunciati, con conseguente rigetto del ricorso avverso gli stessi proposto”.

 

LA SENTENZA - Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui.

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