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Tar Lombardia: 'Assoggettamento a disciplina regionale con collegamento a rete Adm'

13 luglio 2015 - 15:28

Il Tar Lombardia respinge il ricorso presentato da un operatore del gioco contro il comune di Milano, per l’annullamento del provvedimento del direttore del settore commercio con cui si è ingiunta la rimozione delle apparecchiature per il gioco d'azzardo, con irrogazione della sanzione pecuniaria di 5.000 euro, alla luce della legge regionale sul distanziometro.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'Assoggettamento a disciplina regionale con collegamento a rete Adm'

 

Secondo i giudici “anche nell’ipotesi in cui si giungesse a conferire certezza al presupposto tecnico della fattispecie autorizzatoria non potrebbe, comunque, prescindersi dal più fondante presupposto giuridico integrato dall’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”. Per l’installazione degli apparecchi da gioco legali, quindi, non basta aver ottenuto il via libera della Questura, prima dell’entrata in vigore della legge, come sostenuto dalla società di gioco che ha presentato il ricorso, ma secondo il Tar “può, pertanto, ritenersi accertato che il momento rilevante ai fini dell’assoggettamento alla disciplina regionale debba essere individuato nel “collegamento degli apparecchi (…) alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” in data successiva a quella di pubblicazione della sopra citata deliberazione di Giunta regionale (cioè a partire dal 29.1.2014)”.

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