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Tar Lombardia: 'Revoca attività edilizia se sala giochi non rispetta distanze'

22 luglio 2015 - 10:45

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società immobiliare contro il Comune di Milano, che aveva sospeso l’attività, perché c’era l’intenzione di realizzare due aree destinate a sala giochi all’interno dell’unità immobiliare, con la prevista installazione di apparecchiature slot e Vlt, senza che fosse stato dimostrato il rispetto della distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla normativa regionale.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'Revoca attività edilizia se sala giochi non rispetta distanze'

 

Secondo il tribunale “la previsione normativa si pone in linea con l’insegnamento della Corte costituzionale e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria. Essa, infatti, stabilisce bensì la futura fissazione di “parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale”, ma ciò prevede senza affatto negare l’esistenza di concorrenti poteri delle Regioni e degli Enti locali. La facoltà per tali soggetti di esercitare le proprie prerogative, in attesa della fissazione dei nuovi criteri uniformi a livello nazionale, viene, infatti, implicitamente riconosciuta, affermando anzi espressamente la necessità che il futuro codice dei giochi d’azzardo leciti faccia salve le regolazioni locali coerenti con i principi in esso espressi. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, deve quindi concludersi che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente con riferimento alla legge regionale della Lombardia n. 8 del 2013 è manifestamente infondata”.

Inoltre “è quindi incontestabile che il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili dovesse essere osservato dalla ricorrente, poiché è incontroverso che gli apparecchi da gioco non erano stati ancora collocati alla data di entrata in vigore della delibera di Giunta regionale. Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la data di presentazione della comunicazione di attività edilizia libera, alla luce delle considerazioni che si sono sopra svolte in merito alla natura stessa di tale comunicazione e all’onere per il privato di dare esecuzione all’attività libera da esso programmata nel rispetto di tutte le norme applicabili. Tra queste ultime rientrava, infatti, anche la disciplina regionale in materia di distanze da osservare rispetto ai luoghi sensibili, in quanto operante, per sua espressa previsione, sin dal momento dell’entrata in vigore della delibera di Giunta regionale”.

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