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Tar Toscana annulla ordinanza orari gioco Massa Carrara

26 ottobre 2015 - 11:16

Secondo i giudici “l'istruttoria del Comune è superficiale e la disciplina degli orari emanata è illogica  

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Toscana annulla ordinanza orari gioco Massa Carrara

 

 


"E'mancata una seria valutazione dell’incidenza del fenomeno a livello cittadino, della gravità dello stesso sotto il profilo patologico, sociale ed economico e della diversa domanda di giochi (scommesse; videogiochi, ecc.) presente sul territorio".

 

Con questa motivazione il Tar Toscana ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi per l'annullamento dell'ordinanza n. 20/2015 del 4 marzo 2015 adottata dal Sindaco del Comune di Massa, avente ad oggetto "disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 Tulps e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, installati negli esercizio autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps, R.D. n. 773/1931' con cui è stata limitata l’apertura alle sole fasce orarie 9,00-12,00 e 18,00-23,00 e, quindi, per sole 8 ore al giorno.


Secondo i giudici, "l’intera istruttoria esperita dall’Amministrazione comunale di Massa si esaurisce, in buona sostanza, nella sola mail 25 febbraio 2015 proveniente dall’Ausl competente (doc. 5 del deposito dell’Amministrazione comunale) e in un generico parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del tutto carente di motivazione; in particolare, la mail dell’Ausl 1 di Massa Carrara sopra richiamata opera un generico riferimento a studi epidemiologici di vari enti, operandone una mera trasposizione statistica alla Provincia di Massa Carrara, senza però mai evidenziare dati specifici relativi alla Città di Massa; sono poi riportati i dati relativi alle persone (circa un centinaio) in trattamento nella Provincia di Massa Carrara, senza evidenziare (cosa che doveva riuscire abbastanza facile) quale possa essere l’incidenza del fenomeno a livello comunale".
 

In buona sostanza, si legge ancora nella sentenza, "è pertanto mancata una seria valutazione dell’incidenza del fenomeno a livello cittadino, della gravità dello stesso sotto il profilo patologico, sociale ed economico e della diversa domanda di giochi (scommesse; videogiochi, ecc.) presente sul territorio. La carenza istruttoria non è poi sostanzialmente colmata dalla prolissa motivazione apposta all’atto impugnato che, da un lato, si limita a riepilogare dati normativi e fattuali relativi alla rilevanza della lotta alla ludopatia (del tutto scontati in questo contesto) e, dall’altro, a richiamare dati elaborati da un quotidiano (“Il Tirreno”) ovvero provenienti da una fonte alla quale non può essere attribuita alcuna autorevolezza scientifica; del tutto immotivata e carente di una dimostrazione specifica è poi la rilevazione della necessità di riportare gran parte della dipendenza da gioco presente sul territorio 'alle apparecchiature per il gioco di cui all’art. 110, comma 6 Tulps'. È pertanto completamente mancata una seria rilevazione della consistenza delle problematiche legate alla ludopatia sul territorio del Comune di Massa (essendo a questo proposito, insufficienti i dati elaborati a livello provinciale) e della stessa composizione della domanda di gioco presente sul territorio; in questa prospettiva, l’ordinanza impugnata rivela la propria illegittimità, sia in termini generali, sia nella parte in cui ha sottoposto ad una disciplina limitativa in materia di orari gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, 6° comma Tulps (ritenuti più pericolosi e diffusi sul territorio) e non altre forme di gioco o scommessa, in astratto, altrettanto pericolose. A questo proposito, non coglie peraltro nel segno l’obiezione della difesa del Comune di Massa; la proposizione della censura si giustifica, infatti, non nella prospettiva dell’estensione ad altre forme di gioco o scommessa della disciplina limitativa (risultato con riferimento al quale non può essere riconosciuto un qualche interesse tutelato in capo alla ricorrente), ma nella diversa prospettiva della dimostrazione (in questo caso, riuscita) della superficialità dell’istruttoria e dell’illogicità complessiva della disciplina degli orari emanata dal Comune di Massa. Le censure devono pertanto essere accolte e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato".
 
 

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