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Estorsione a noleggiatore slot, Cassazione: 'Non manifestata volontà di recesso'

18 agosto 2016 - 10:49

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo accusato di aver estorto denaro a un noleggiatore di apparecchi di gioco.

Scritto da Amr
Estorsione a noleggiatore slot, Cassazione: 'Non manifestata volontà di recesso'

 

Con una sentenza, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso che era stato presentato contro l'ordinenza del Tribunale del riesame di Napoli che confermava quella del locale Gip, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere di un uomo cui era stata contestata l'accusa di estorsione dei confronti di un imprenditore di Portici, cui veniva imposta “con minacce e violenze alla vittima”, il pagamento ingiustificato e protratto nel tempo, di un'elevata somma di denaro in cambio della possibilità di installare e noleggiare gratuitamente i propri apparecchi da gioco”.

LE MOTIVAZIONI – Secodo i giudici “non risulta indicato, dalla difesa, in modo preciso e documentato il dedotto stato di restrizione in carcere del ricorrente e il suo eventuale carattere ininterrotto, tali, sempre secondo la difesa, da rappresentare, in sè, motivo di necessaria riflessione, da parte dei giudici, circa la relativa idoneità a cagionare, insieme al decorso del tempo, il venire meno del requisito della attualità del pericolo di recidiva specifica o comunque l'affievolimento di quel pericolo. Ma soprattutto è mancata, da parte della difesa impugnante, una adeguata censura al rilievo compiuto dal giudice a quo, riguardo al fatto che in contestazione non è un reato istantaneo o continuato riferibile esclusivamente al ricorrente, ma una condotta permanente posta in essere nella forma concorsuale da più coò-agenti”. In altri termini, “non risulta aggredito in modo puntuale il ragionamento del tutto razionale del giudice a quo, secondo cui il ricorrente, compartecipe di un reato che si è protratto, grazie all'opera dei complici, ben oltre l'inizio del presunto stato di restrizione in carcere, non ha manifestato comportamenti idonei ad essere interpretati come volontà di recesso da quell'accordo delittuoso il quale continuava a produrre effetti pregiudizievoli per la vittima”.

 

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