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Vlt e Stabilità 2015, in Gazzetta gli atti di promovimento del Tar del Lazio

01 settembre 2016 - 07:20

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte costituzionale, gli atti di promovimento del Tar del Lazio sulle Vlt e legge di Stabilità 2015.

Scritto da Anna Maria Rengo
Vlt e Stabilità 2015, in Gazzetta gli atti di promovimento del Tar del Lazio

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Corte Costituzionale, del 31 agosto, sono state pubblicate le ordinanze (atti di promovimento) emesse dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da diversi concessionari e associazioni di giochi e scommesse contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed altri, aventi per oggetto la 'Riduzione delle risorse statali a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi Vlt (Video Lottery Terminal). - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 649.

COSA ACCADE ORA - Con la pubblicazione in Gazzeta avvenuta entro agosto, come previsto da GiocoNews.it, si avvia quindi una nuova fase dell'iter giuridico. A questo punto, infatti, il Presidente della Corte, accertata la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, potrà disporre che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni. Entro venti giorni da questa ulteriore pubblicazione (ed in base all’articolo 3 delle stesse norme integrative -in combinato disposto con l’art. 25, co. 2 l. n. 87/1953), le parti potranno costituirsi, mediante deposito in cancelleria della procura speciale e delle deduzioni.
I DISPOSITIVI – Come noto, il dispositivo del Tar  (le ordinanze sono diverse, ma le conclusioni identiche) “dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,  in relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, della  Costituzione,  la questione di legittimità  costituzionale  dell'art.  1,  comma  649, della legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015)”, disponendo “la sospensione  del  giudizio” e  “ordinando  “l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale”.
LA VICENDA - La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale amministrativo del Lazio lo scorso novembre, quando i giudici capitolini evidenziarono dei dubbi in riferimento alla disparità di trattamento e alla ragionevolezza della norma e anche che potrebbe avere "un peso potenzialmente insostenibile" per gli operatori. Sulla base di una serie di ricorsi depositati dagli operatori del comparto (concessionari, gestori ed esercenti) che la lamentavano la "violazione del principio del legittimo affidamento, violazione e contrasto con gli articoli 3, 41, 97 Costituzione".

I DUBBI DEL TAR - In particolare, secondo il Tar, la norma presenterebbe "altri profili che rendono la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 41, comma 1, della Costituzione”, mettendo in rilievo “il canone di ragionevolezza”, ritenendo che “la norma contestata presenti dubbi di compatibilità costituzionale con riferimento sia al profilo della disparità di trattamento sia al profilo della ragionevolezza”. La previsione normativa, in sostanza, sembra avere violato i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento presumendo, "in maniera illogica" secondo il Tar, che "ciascun apparecchio da intrattenimento abbia la stessa potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e, poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui l’apparecchio è situato nonché la sua ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore”.

RIPARTIZIONE IRRAGIONEVOLE - Secondo il Tar “la descritta irragionevole ripartizione del versamento imposto tra i concessionari poteva produrre un’alterazione del libero gioco della concorrenza tra gli stessi, favorendo quelli che, in presenza di una redditività superiore per singolo apparecchio, si trovano a versare, in proporzione al volume di giocate raccolte, un importo minore, per cui possono destinare maggiori risorse agli investimenti e, in senso più lato, favorendo gli operatori del settore dei giochi pubblici diversi da quelli in discorso”.

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