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Tar Emilia: 'Revoca licenza giochi per violazioni reiterate'

25 maggio 2017 - 10:08

La mancata frequentazione dei corsi di formazione e il non rispetto dei limiti orari costano licenza a sala giochi, Tar Emilia conferma revoca.

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Revoca licenza giochi per violazioni reiterate'

 


"Nel caso di specie il ricorrente ha commesso tre violazioni della normativa sulla limitazione di orario nel giro di sei mesi, che vanno tutte considerate anche la prima, avvenuta a pochi giorni dalla emanazione dell’ordinanza del sindaco di Ferrara. Non è pensabile che un provvedimento preceduto, come di solito avviene nel corso della sua predisposizione da ampia pubblicizzazione sulla stampa locale, non fosse conosciuto da un addetto ai lavori.
A ciò va aggiunto che il ricorrente non si è preoccupato di frequentare il corso di formazione per il riconoscimento del gioco compulsivo e della cosiddetta 
ludopatia predisposto dalla Regione utile per far individuare frequentatori della sala giochi che manifestino comportamenti anomali che non vanno assecondati dai gestori.
Particolarmente grave poi è la violazione costatata in occasione dell’ultimo accesso, quando è stato riscontrato che la responsabilità della sala era affidata a persona diversa dal titolare ed addirittura non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale".

Questi i motivi per cui il Tar Emilia Romagna ha rigettato il ricorso del titolare di una sala giochi contro la revoca della licenza ex articolo 88 Tulps disposta dalla Questura di Ferrara per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nella licenza e dell’ordinanza comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco vigente dal 2016.
 
Secondo i giudici, inoltre, "va respinta la contestazione della competenza del Questore ad adottare provvedimenti sanzionatori fondati anche in parte sulla violazione di norme diverse da quelle poste a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica", in quanto, come ribadito dal Consiglio di Stato "è legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 Tulps (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio".

Le violazioni accertate, secondo quanto si legge nella sentenza, non erano occasionali, "come si ricava dalla lettura del verbale di sommarie informazioni testimoniali redatto nei confronti di un abituale avventore della sala che ha affermato come la donna, rivelatasi poi una clandestina, non solo era presente nella sala giochi durante l’assenza del titolare, ma in molte occasioni provvedeva a cambiare il denaro ed a pagare le vincite.
Vi sono pertanto gli estremi per emettere un provvedimento di revoca che non appare violare il principio di proporzionalità nè una sorta di bis in idem rispetto alla precedente sanzione della sospensione della licenza per sette giorni, come invocato dalla difesa del ricorrente".

 

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