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Trga Bolzano: 'Gap, legittimi distanziometri varati da enti locali'

14 luglio 2017 - 14:47

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano conferma decadenza di una sala da gioco e legittimità dei distanziometri locali contro il Gap.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Gap, legittimi distanziometri varati da enti locali'

 

"La circostanza che la fissazione di ‘parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale', non sia ancora avvenuta, non impedisce l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti locali”.


Con questa motivazione il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha respinto i ricorsi di una società di gioco per l'annullamento della decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco e delle deliberazioni di Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 341 del 12.03.2012 e n. 1570 del 29.10.2012 modificativa della prima.


I giudici ricordano che "la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 300/11, depositata il 10 novembre 2011, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sulla localizzazione degli apparecchi da gioco lecito, mirano a tutelare le 'conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti'.
La Corte ha accertato che le disposizioni de quibus non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva (cfr. art. 8, risp. numeri 25 e 5 dello Statuto di autonomia). Ciò evidentemente a prescindere dalla collocazione delle disposizioni stesse nella legge provinciale sugli esercizi pubblici".
 

Peraltro, prosegue il Collegio, "anche volendo considerare le disposizioni provinciali rientranti nelle materie nelle quali la Provincia esercita una potestà legislativa concorrente, come quella degli esercizi pubblici o della sanità (nella quale sono collocate le disposizioni del decreto 'Balduzzi'), in base allo Statuto di autonomia, letto in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (c.d. clausola di adeguamento automatico, anche detta clausola di maggiore favore), la Provincia non meriterebbe censure, in quanto ha rispettato il limite 'dei principi fondamentali' stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione).
Il legislatore statale ha indicato, come si evince dalla piana lettura dell’art. 7, comma 10, del decreto 'Balduzzi' (sopra riportato), che la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto".
 

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