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Gioco, Cds conferma limiti orari Verona: 'Istruttoria approfondita'

21 febbraio 2018 - 11:39

Il Consiglio di Stato respinge ricorso contro i limiti orari al gioco varati a Verona nel 2016 in quanto motivati con una istruttoria approfondita.

Scritto da Fm
Gioco, Cds conferma limiti orari Verona: 'Istruttoria approfondita'

"L’intensità spazio-temporale delle misure adottate dal Comune ai sensi dell’art. 50, comma 7, va comunque parametrata alla entità dimensionale e alla gravità del fenomeno considerato e, nel caso specifico, il Comune di Verona ha comprovato l’esistenza e il diffondersi del fenomeno delle ludopatie in tutto il territorio comunale, fermo restando, ovviamente, che il Comune ben potrà (e dovrà) nuovamente intervenire in futuro, con atti di seguo uguale e contrario a quello impugnato, nell’ipotesi in cui il suddetto fenomeno dovesse diminuire di intensità".

 

Così, con un parere, il Consiglio di Stato ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso al Presidente della Repubblica proposto da una società di gioco contro il Comune di Verona, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza del 2016 adottata dal sindaco, avente ad oggetto "Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Tulps e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps" nonché del verbale di accertamento della Polizia Municipale.
 
 
IL PARERE - Nello specifico e con riferimento alle singole doglianze, il Consiglio di Stato deve rileva che: "il Comune di Verona ha svolto una approfondita istruttoria sul fenomeno del Gap nel Comune di Verona e ciò è dimostrato dalla numerosità e dall’accuratezza dei dati riportati nelle prime due pagine del provvedimento; il provvedimento risulta altresì correttamente motivato con riferimento all’esigenza della tutela della salute pubblica; ai fini della legittimità del provvedimento non occorreva poi dimostrare che gli apparecchi da gioco siano più o meno pericolosi rispetto agli altri servizi di gioco, atteso che la ricorrente nutre un interesse di mero fatto (e avente natura economica) rispetto alla limitazione di altri servizi da gioco, mentre non è seriamente discutibile, appartenendo la relativa conoscenza all’alveo del notorio, che gli apparecchi da gioco, sul cui utilizzo incide l’atto gravato, concorrano sensibilmente e in misure incisiva ad accrescere il diffondersi e l’acuirsi delle ludopatie; non si ravvisa poi alcuna illogicità nella limitazione dell’orario di uso di detti apparecchi e nel suo frazionamento in due periodi giornalieri, trattandosi di accorgimento regolatorio che disincentiva soprattutto le fasce più giovani, e quindi più deboli, di utenti e, sotto questo profilo, detta limitazione supera il test di proporzionalità; d’altra parte questo Consiglio ha affermato (sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519) che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è una delle molteplici misure delle quali le autorità pubbliche possono avvalersi per contrastare le ludopatie 'in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto'; non ridonda in illegittimità dell’atto la circostanza che il Comune di Verona si sia limitato a provvedere nei limiti della sua competenza territoriale, ancorché asseritamente più circoscritta di quella della Asl, dal momento che il Comune di Verona ha agito nell’osservanza del richiamato principio di territorialità; la lesione del diritto di iniziativa economica, che non è assoluto per stessa volontà del Costituente (giacché siffatto diritto deve essere bilanciato con la sicurezza, la dignità umana e l’utile sociale, interessi che configurano altrettante esigenze imperative di carattere generale che gli Stati membri devono valutare; v. Corte di Giustizia dell’Unione europea, 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11), nel caso di specie non è stato irragionevolmente limitato né la ricorrente ha offerto, come sarebbe stato suo onere, convincenti elementi di prova, anche di carattere estimativo, in ordine al preteso nesso di diretta causalità tra la contestata riduzione dell’orario e la diminuzione, fino al limite della non convenienza economica, dell’attività di gioco gestita".
 

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