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Requisiti concessionari slot, in Gazzetta europea la sentenza Cjeu

26 febbraio 2018 - 09:50

La Gazzetta europea pubblica la sentenza della Corte di giustizia europea sui requisiti dei concessionari di slot, norme dell'Italia in linea con l'Ue.

Scritto da Redazione
Requisiti concessionari slot, in Gazzetta europea la sentenza Cjeu

È stata pubblicata sulla Gazzetta europea la sentenza della Corte di giustizia europea (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 per la causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 Tfue, dal Consiglio di Stato italiano, nel procedimento che vede opposti la società Global Starnet Ltd al ministero dell’Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa ai nuovi e più stringenti requisiti per i concessionari delle slot introdotti dalla legge di stabilità 2011.


Il dispositivo ricorda che "l’articolo 267, paragrafo 3, Tfue deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabilicon un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione".
 

"Gli articoli 49 e 56 Tfue nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli", concludono i giudici.

 

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