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Rottamazione slot: via al decreto, ecco come dismettere le macchine

31 marzo 2018 - 07:07

Pubblicato il decreto per la dismissione degli apparecchi da gioco a partire dal 1 maggio 2018.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Rottamazione slot: via al decreto, ecco come dismettere le macchine

Come anticipato da Gioconews.it, i Monopoli di Stato hanno pubblicato il decreto sulla rottamazione degli apparecchi da gioco che riguarda tutte le slot dismesse a partire dal prossimo 1 maggio 2018. Il decreto "si applica agli apparecchi da gioco (di seguito, apparecchi dismessi) per i quali sia venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati da Adm per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo di Adm. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, gli apparecchi dismessi sono sottoposti alle operazioni previste dalle disposizioni del presente decreto".

SEI MESI DI TEMPO PER GESTORI - Il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi secondo quanto previsto dall’articolo 4. In alternativa a tali operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario di apparecchi dismessi può cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5. I proprietari di apparecchi dismessi devono comunicare ai competenti Uffici territoriali dell’Adm, secondo modalità e tempistiche indicate con successivo provvedimento, l’avvenuta effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2".
SMALTIMENTO E DISTRUZIONE - Quando non proceda ai sensi dell’articolo 5, il proprietario dell’apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo di Adm, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere consegnati unicamente ad imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario, al fine di consentire l’adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3. Il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto con congruo anticipo, secondo la tempistica indicata con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, a fornire al competente Ufficio territoriale dell’AdM l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio. Durante il trasporto i rifiuti di cui al comma 1 sono accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti nel rispetto dell’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l’elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento. Il proprietario è tenuto ad acquisire copia del formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione, ai fini dell’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 188 del medesimo decreto e alla sua conservazione per cinque anni.
CESSIONE E TRASFERIMENTO - L’apparecchio dismesso e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere trasferiti a produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della rigenerazione dell’apparecchio. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa. L’apparecchio dismesso, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto e trasferito all’estero.
(Il decreto è disponibile a questo link)

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