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Apparecchi da gioco in stabilimento balneare, Tar Marche rinvia al 2019

12 aprile 2018 - 15:14

Il Tar Marche rinvia la decisione di merito al 2019 per il ricorso di uno stabilimento balneare contro il Comune di Ancona sull'installazione di apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Apparecchi da gioco in stabilimento balneare, Tar Marche rinvia al 2019

 

Sembra "opportuno salvaguardare la situazione esistente evitando la demolizione delle opere e garantendo lo svolgimento dell’attività produttiva che peraltro si avvale anche di altre strutture non oggetto di contestazione da parte del Comune".

Questo è quanto si legge nell'ordinanza con cui il Tar Marche ha accolto l'istanza cautelare presentata da uno stabilimento balneare contro il Comune di Ancona per sospensione dell'efficacia del provvedimento recante "diffida a provvedere, ai sensi dell'art. 35 del DPR 380/01, alla rimozione delle opere realizzate sull'area demaniale marittima, oltre alla sospensione dell'attività commerciale dello stabilimento balneare e dell'installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento quale attività accessoria".

Per l'effetto, i giudici amministrativi hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento e fissato, per la decisione di merito, l'udienza pubblica del 9 gennaio 2019.
 
 

"In vista di una possibile definizione dell’odierna vicenda in sede amministrativa (eventualmente anche parziale), risulta quindi necessario che il Comune di Ancona esamini e provveda motivatamente sulle citate deduzioni difensive del 17/11/2017 essendo state materialmente acquisite, dall’ufficio competente, solo dopo l’adozione del provvedimento 29/11/2017 prot. n. 179463 come da dichiarazione resa dal difensore dell’amministrazione resistente. Tale adempimento dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza tenendo altresì conto dell’ulteriore documentazione tecnica depositata in allegato all’odierno ricorso (cfr., in particolare, relazione Ing. Ciaccafava, con relativi allegati, depositata in data 17/3/2018 All. 012: Doc. 11). In vista dell’udienza di merito sotto indicata, l'amministrazione dovrà depositare, presso la Segreteria del Tribunale, copia di atti e provvedimenti adottati a seguito del citato esame, insieme alla relativa documentazione. Il deposito dovrà avvenire in tempo utile per garantire i termini di difesa ex art. 73 comma 1 cpa.
Gli atti e i documenti dovranno essere depositati in formato digitale ai sensi dell'art. 9 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 e dell'art. 9 delle relative 'Specifiche Tecniche' - All. A, con le modalità indicate nel sito della giustizia amministrativa "www.giustizia-amministrativa.it/Processo amministrativo telematico", oltre a copia cartacea di cortesia possibilmente in duplice esemplare. La Segreteria del Tribunale potrà eventualmente fornire chiarimenti sulle modalità di deposito", conclude il Tar Marche.

 

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