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Tar Friuli: 'Cambio concessionario slot, vale distanziometro regionale'

17 maggio 2018 - 11:47

Il Tar Friuli evidenzia che il cambio di concessionario vale come nuova installazione in caso di slot vicine ai luoghi sensibili individuati da legge regionale.

Scritto da Fm
Tar Friuli: 'Cambio concessionario slot, vale distanziometro regionale'

Il Tar Friuli ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un bar contro il Comune di Pordenone per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui ha ordinato la “disinstallazione immediata degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presenti nel pubblico esercizio, in  quanto posizionati ad una distanza inferiore a quella minima stabilita dall’art. 6, comma 1, della l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 e dalla d.G.R. n. 2332 del 5  dicembre 2014" e nelle vicinanze di una scuola primaria.

 

Secondo quanto si legge nella sentenza, da una verifica del Comune "è emerso che nell’anno 2015 presso il pubblico esercizio erano installati 8 apparecchi per il gioco lecito collegati ad un concessionario e che nel corso dell’anno 2016 tutti gli apparecchi esistenti sono stati ad uno ad uno sostituiti con altri apparecchi e collegati alla rete di un altro concessionario, e, nello specifico, che la nuova installazione di tutti gli 8 apparecchi presenti nell’esercizio è avvenuta in date successive all’entrata in vigore delle disposizioni di cui è stata fatta applicazione nel caso qui in esame [dallo specchietto trasmesso dai Monopoli di Stato si desume che, alla data del 22/02/2017, gli apparecchi presso l’esercizio sono diversi rispetto a quelli presenti in precedenza: il codice apparecchio è diverso, diverso è il concessionario, vi è anche chiaramente indicata la data di installazione".
 

"Accertata la ricorrenza dei presupposti di legge (ovvero la 'nuova installazione' e l’ubicazione dell’esercizio a meno di 500 metri lineari dalla scuola elementare che è classificato luogo sensibile ai sensi dell’art. 2, lett. b), deve convenirsi con la difesa del Comune che il provvedimento impugnato, con il quale è stato ordinato all’esercente il ripristino della legalità violata, 'ha carattere di atto dovuto nell’an e vincolato nel contenuto, alla luce della normativa regionale'. Ne deriva, dunque, il pacifico rigetto delle censure esaminate, dato, tra l’altro, che non avendo il ricorrente evidenziato ragioni che avrebbero potuto portare il Comune ad un provvedimento diverso, trova pacifica applicazione, con riguardo al denunciato mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento", sottolineano i giudici.
 

La sentenza poi evidenzia che "a ben osservare, la legge regionale demanda alla deliberazione della Giunta regionale unicamente la determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e non assolutamente l’individuazione delle fattispecie su cui si estende il divieto. Il che rende pacificamente irrilevante il mancato aggiornamento della deliberazione in questione, con la contemplazione delle ipotesi di cui ai commi aggiunti dalla l.r. n. 33/2015, dato che il divieto è chiaramente contemplato da una legge ritualmente pubblicata e come tale conosciuta o conoscibile dall’odierno ricorrente, alle cui disposizioni, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, si sarebbe dovuto rigorosamente attenere, ancorché recanti limiti al libero e incondizionato dispiegarsi di parte della sua attività economica".
 
 
Inoltre, "il ricorrente nei propri scritti, pur soffermandosi a denunciare violazioni di carattere eminentemente formale (quali la mancata indicazione delle misurazioni effettuate, del criterio di calcolo utilizzato per la determinazione della distanza tra l’esercizio di somministrazione di cui egli è titolare e la scuola e, ancora, della conformità di tale criterio alle prescrizioni del codice della strada), non mette mai in discussione la distanza che, in concreto, ha portato all’emissione del provvedimento impugnato. Il pubblico esercizio si trova, invero, a soli 173,60 mt dalla scuola, misurati seguendo la via pedonale più breve, come documentato dalla difesa del Comune. E a nulla può rilevare che l’atto a firma del Comandante del Settore V Vigilanza e Sicurezza (che riferisce dell’accertamento effettuato) e l’accertamento medesimo rechino una data successiva a quella di emissione del provvedimento, dato che, non essendosi verificato alcun evento sismico, vulcanico e/o similare di particolare e straordinaria significatività, non v’è motivo di dubitare che gli edifici che qui vengono in rilievo abbiano mantenuto inalterata la propria ubicazione tra la data di emissione dell’ordine di disinstallazione e quella successiva in cui è stata effettuata la verifica di cui s’è poc’anzi riferito".
 

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