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Preu, Cassazione: 'In caso di illecito del gestore, paga concessionario'

14 giugno 2018 - 16:03

Per la Cassazione il concessionario di rete è responsabile in via principale per il maggior Preu in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito.

Scritto da Fm
Preu, Cassazione: 'In caso di illecito del gestore, paga concessionario'

"In tema di prelievo erariale unico (cd. Preu) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell'art. 39, quater, comma 2, d. I. n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior Preu) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà".

Questo il principio citato dalla Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle dogane per poi cassare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che, respingendo l'appello proposto dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale della Lombardia, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato tre avvisi di accertamento riguardanti il Preu - prelievo erariale unico — ed emessi dalla medesima Amministrazione per l'anno 2008 nei confronti di un soggetto concessionario per l'attivazione, conduzione e gestione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110, comma 6, Tulps.
 

Per i giudici della Cassazione infatti tale sentenza non si è attenuta al principio sopra affermato. "La Ctr, infatti, da un lato non ha applicato la norma nella formulazione vigente ratione temporis e, anzi, ha applicato una inammissibile e ingiustificata commistione dei testi via via modificati (prima ha richiamato il 4 0 periodo della
norma nella versione temporalmente corretta e poi il 5° periodo nella versione modificata); dall'altro, ha erroneamente considerato il 'maggior Preu' una entità diversa ed autonoma, mentre si tratta del medesimo unitario tributo, ed ha ritenuto altresì che la solidarietà del concessionario si riferisse al solo prelievo erariale unico di cui questi, invece, è soggetto passivo".
 
 

LA VICENDA - Secondo quanto ricorda la Cassazione, "gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza su apparecchi di intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110, comma 6, Tulps, dai quali era risultato che detti apparecchi avevano 'trasmesso all'Amministrazione, in via telematica, dati di gioco non conformi a quelli effettivamente realizzati'.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato che la società concessionaria ha provveduto a pagare il prelievo erariale unico (Preu) in relazione ai dati di gioco comunicati all'Amministrazione a mezzo rete telematica, mentre 'sugli importi non risultanti è stata calcolata la maggiore
imposta (maggior Preu)', di cui, ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, conv. in I. 362 del 2003, risponde il solo soggetto responsabile dell'illecito, non potendo configurarsi, attesa la circostanza che i soggetti che hanno commesso l'illecito sono compiutamente identificati, una responsabilità residuale del soggetto concessionario per tale quota differenziale. Ha evidenziato altresì che una diversa interpretazione dell'art. 39-quater n. 5 del citato d.l. n. 269 del 2003, nel senso della configurabilità di una responsabilità solidale del concessionario per l'intero Preu accertato (comprensivo del c.d. 'maggiore Preu', sanzioni ed interessi), si presenterebbe illogica per due ordini di ragioni: 1. in primo luogo, perché non avrebbe senso ritenere che la norma preveda una responsabilità residuale del concessionario ove lo stesso debba rispondere già in via solidale; 2. in secondo luogo perché il concessionario sarebbe chiamato a rispondere per il fatto illecito dell'esercente a titolo di responsabilità oggettiva".
 
 

L'EQUIVOCO DEL GIUDICE DI APPELLO - Per la Cassazione, deve osservarsi "che il giudice di appello è incorso in un evidente equivoco nel ritenere che il prelievo erariale unico (Preu) e il 'maggior' prelievo erariale unico costituiscano entità distinte ed autonome.
Come dispone l'art. 39, comma 13, dl. n. 269 del 2003, nel testo applicabile ratione temporis, 'agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, ... collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate ...', sicché l'imposta, il Preu, investe la totalità dei giochi effettuati e delle relative somme. Nel caso di utilizzo illecito delle apparecchiature, ossia con interventi tali da determinare la trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, si verifica che il prelievo viene corrisposto solo per una parte delle giocate (quelle i cui dati sono stati trasmessi), mentre per le altre viene, semplicemente, evaso.
L'imposta è e resta unica ed unitaria, integrando il cd. maggior Preu solo l'importo evaso ma pur sempre dovuto.
Sotto il profilo della soggettività di imposta, il concessionario di rete è individuato sempre come debitore per il Preu sulle somme giocate su apparecchi di rete muniti di nulla osta. L'art. 39-quater, comma 2, del medesimo d.l. n. 269 del 2003, inoltre, assoggetta al pagamento del Preu anche le giocate su apparecchi privi di nulla osta o oggetto di esercizio che sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Nella versione della norma applicabile ratione temporis '(testo in vigore dall'1/1/2007 al 4/8/2009)' si disponeva che 'il maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica... gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui sia stato rilasciato il nulla osta' (art. 39 quater, comma 2, quarto periodo). Con il seguente quinto periodo, la norma disponeva che 'sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale'".
 

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