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Tar Emilia Romagna: 'Gioco, società dimostri danno economico estremo'

20 giugno 2018 - 10:59

Il Tar Emilia Romagna rigetta ricorso di una società e fissa trattazione a luglio perchè  non dimostra danni estremi da applicazione legge sul gioco.

Scritto da Fm
Tar Emilia Romagna: 'Gioco, società dimostri danno economico estremo'

 

"Sulla base dell’orientamento conforme costante e pacifico della Sezione in numerosissimi casi analoghi, l’istanza predetta risulta manifestamente inaccoglibile in quanto la società ricorrente non comprova l’esistenza effettiva di una condizione estrema siffatta in relazione alla propria complessiva situazione patrimoniale ed economica mediante deposito di certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge (bilanci di esercizio e dichiarazione dei redditi)".


Lo afferma il Emilia Romagna nel decreto con cui ha rigettato il ricorso presentato da una società contro Comune di Forli e Regione Emilia Romagna per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 Cpa, nonché previa sospensione dell'efficacia: della nota provvedimento del Comune di Forlì, avente ad oggetto: “Attività di Sala Giochi/sala VLT/sala scommesse – Comunicazione ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili”; della deliberazione di Giunta del Comune di Forlì avente ad oggetto “mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale n. 5/2013 ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili” e relativi allegati; della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 831 del 12/6/2017 e dell'allegato I “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”.

Il Collegio rileva "altresì che – ad una prima ed inevitabilmente sommaria delibazione quale è quella unicamente consentita dai caratteri propri della presente fase cautelare d’urgenza – il ricorso non appare fondato in relazione al complesso delle censure in esso delineate" e che "in ogni caso – nella comparazione dei contrapposti interessi - appare necessariamente prevalente nella presente fase processuale la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e sanità collettive rispetto all’interesse economico fatto valere in giudizio".


I giudici hanno fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 luglio 2018 nel doveroso rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente.

 

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