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Tar Sardegna: 'Comune Cagliari, validi i limiti al gioco'

20 agosto 2018 - 10:50

Il Tar Sardegna conferma ancora una volta i limiti al gioco emanati dal Comune di Cagliari nel 2017, inefficace il richiamo a intesa in Conferenza unificata.

Scritto da Fm
Tar Sardegna: 'Comune Cagliari, validi i limiti al gioco'


Nuova sentenza del Tar Sardegna a conferma delle ordinanze emanate dal sindaco di Cagliari nel 2017 per la "regolamentazione degli orari di apertura al pubblico delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite”.


Come nelle precedenti sentenze in materia, il Collegio ha respinto il ricorso di una società che svolge attività di distribuzione del gioco lecito mediante Vlt contro il capoluogo sardo ritenendo che le censure dedotte da parte ricorrente non meritino accoglimento.

"Deve prima di tutto evidenziarsi, in termini generali, come nell’attuale frangente storico la ludopatia costituisca fenomeno patologico notoriamente diffuso in ampi strati della popolazione italiana, il che trova indiretta conferma nell’evoluzione normativa cui si è fatto riferimento, la quale evidenzia una costante (rectius crescente) tensione del legislatore verso l’attività di contrasto del fenomeno stesso; in questo senso depongono, altresì, svariati interventi in materia dell’Unione Europea - tra i quali la Raccomandazione 2014/478/Ue del 14 luglio 2014 - nonché numerose leggi regionali che hanno affidato agli enti locali il compito di adottare ulteriori misure di prevenzione e contrasto della ludopatia", si legge nella sentenza.
 
 
"Inoltre, con specifico riferimento al caso ora in esame - e dunque al contesto sardo - assumono rilievo i dati pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, riportati nella mozione approvata dal Consiglio comunale di Cagliari il 7 febbraio 2017 (vedi narrativa), dai quali emerge che la Sardegna si colloca tra le prime regioni italiane per diffusione del gioco d’azzardo, come confermano anche i dati trasmessi dalla Asl n. 8 al Comune di Cagliari circa l’elevato numero di pazienti in cura per disturbo da gioco d’azzardo", secondo quanto evidenziato nella memoria difensiva del Comune e nella relativa documentazione.
 
 

I giudici amministrativi quindi si richiamano alla sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, relativa a una questione sollevata dal Tar Piemonte circa la legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, per ipotizzato contrasto con gli artt. 32 e 118 Cost., ricordando che la Corte ha, dunque, “suggerito all’interprete di ricondurre all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 il potere sindacale di regolare gli orari delle sale gioco, in quanto esercizi commerciali, e nella stessa direzione, pienamente condivisa dal Collegio, si muove anche parte della giurisprudenza: oltre alle pronunce richiamate dalla Consulta, possono citarsi, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 5 giugno 2018, n. 3382 e 28 marzo 2018, n. 1933, nonché T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 417".
 
 
Infine, la ricostruzione sin qui descritta "non trova smentita nel fatto che il nuovo regime è stato introdotto dal sindaco prima che fosse approvata, in Conferenza Unificata, l’intesa di cui all’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 (il che è avvenuto solo in data 7 settembre 2017), avente a oggetto la definizione delle 'caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti' (così, testualmente, la disposizione normativa primaria dianzi richiamata). Non può, infatti, ragionevolmente configurarsi una 'paralisi' dell’attività amministrativa di contrasto alla ludopatia nelle more dell’approvazione dell’Intesa, la quale, peraltro, risulta allo stato attuale inefficace, in quanto non ancora recepita in apposito decreto del Ministro dell’Economia come espressamente richiede la richiamata norma di legge; circostanza, quest’ultima, che esclude anche una possibile rilevanza della previsione - leggibile all’interno dell’Intesa approvata il 7 settembre 2017 - secondo cui agli enti locali è riconosciuta la possibilità di individuare fasce orarie di chiusura non superiori alle sei ore complessive giornaliere: detta previsione è, infatti, inefficace, come lo è l’intera intesa proprio perché non ancora recepita nel decreto ministeriale".
 
 

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