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Tar Lombardia annulla ordinanza gioco Flero: 'Mancano motivi'

01 ottobre 2018 - 15:39

Il Tar Lombardia annulla l'ordinanza sul gioco varata dal Comune di Flero (Bs) per mancanza di motivazioni adeguate.

Scritto da Fm
Tar Lombardia annulla ordinanza gioco Flero: 'Mancano motivi'

 


"I motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario in discorso non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale (così il Consiglio di Stato nel parere 449 del 20 febbraio 2018). Tanto più che non risulta essere chiarito perché e come la limitazione del funzionamento di detti apparecchi per una o due ore possa ovviare alle problematiche alle quali si accenna nell’atto gravato. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere privo della motivazione adeguata, richiesta per legittimare un intervento fortemente incidente su di un’attività economica".

Lo afferma il Tar Lombardia nell'accogliere il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Flero (Bs) per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del febbraio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in merito a limitazioni all'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, Comma 6, R.D. 773/1931”.
 
 
Il ricorso, evidenziano i giudici amministrativi, "appare fondato anche nella parte in cui deduce l’irrazionalità del provvedimento, che colpisce solo una delle tipologie di gioco lecito che potrebbero incidere sul fenomeno che si intende combattere. In particolare, l’ordinanza risulta essere irrazionale e illogica per non aver esteso la sospensione dell’esercizio anche alle slot machine, caratterizzate, parimenti alle Vlt, dalla mancanza del rapporto con un soggetto terzo e quindi ingeneranti lo stesso meccanismo di dipendenza e incapacità di interrompere il gioco. Non può, invece, incidere sulla legittimità del provvedimento, il fatto che altri Comuni non ne abbiano adottato di analoghi. È pur vero, infatti, che ciò ne limita l’efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ma non può determinarne l’illegittimità, né giustificare l’astensione da ogni azione del Comune, come voluto da parte ricorrente. Nel complesso, quindi, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto deve essere annullata l’ordinanza con esso impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero essere ritenuti necessari in esito a una più puntuale analisi della particolare situazione locale. Deve essere, invece, rigettata l’istanza risarcitoria, in quanto il Comune ha provveduto, sua sponte, a sospendere l’applicazione dell’ordinanza, così evitando il prodursi di qualsiasi danno in capo ai destinatari del provvedimento".

 

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