skin

Tar: 'Cambio gestione tabaccheria, niente esonero per limiti gioco'

30 novembre 2018 - 12:04

Il Tar Veneto conferma regolamento sul gioco di Lonigo (Vi), l'esonero dal rispetto del distanziometro non vale per attività che cambiano gestione.

Scritto da Fm
Tar: 'Cambio gestione tabaccheria, niente esonero per limiti gioco'

“Le limitazioni agli insediamenti di attività di gioco lecito previste dal regolamento comunale appaiono, in ogni caso, proporzionate e ragionevoli. Misure di prevenzione logistica del tipo di quelle per cui è causa - previste da numerose leggi regionali e adottate dai Comuni per contrastare il Gap, fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcoolismo (Corte Cost. n. 108/2017) - sono state già ritenute legittime dalla prevalente giurisprudenza amministrativa; non sussiste il preteso effetto espulsivo dell’attività di gioco lecito dall’intero territorio comunale, risultando dalla perizia redatta dal Comune resistente che i giochi leciti possono essere insediati in varie zone della città, per una superficie che si stima pari a circa il 38 percento del territorio comunale”.

 

Lo evidenzia il Tar Veneto nella sentenza con cui respinge il ricorso della titolare di una tabaccheria del centro storico di Lonigo (Vi) contro il rigetto della Scia per l'installazione di slot e Vlt e il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di sala giochi ed installazione di apparecchi da gioco approvato nel 2016 e specificatamente nella parte in cui la sua applicazione determina un “effetto espulsivo” e preclusivo all'installazione e alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito ex art. 110 comma 6 A) e 7 del Tulps o l'apertura di nuove attività.
 
 
I giudici amministrativi ricordano che “la tabaccheria della ricorrente si trova a pochi passi dal Parco Ippodromo. Tale parco pubblico, al cui interno si svolgono plurime manifestazioni culturali e sportive (concerti, festival, mostre d’arte, gastronomia, gare di podismo, ciclismo, etc.), è dotato di area giochi per i bambini e di attrezzi ginnici per adulti e rientra, a pieno titolo, nel novero dei siti sensibili in quanto 'luogo di aggregazione'; la norma transitoria di cui all’art. 19 del Regolamento comunale è inapplicabile al caso di specie. Tale norma mira a tutelare coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa sulle distanze minime da particolari luoghi sensibili, avevano già iniziato l’attività di gioco lecito e ottenuto le relative autorizzazioni, sostenendo investimenti finanziari che l’applicazione della nuova disciplina regolamentare rischierebbe di pregiudicare. La norma transitoria che esonera gli esercizi in cui si pratica l’attività di gioco lecito dal rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili non si applica, invece, in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, ovvero sia quando il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali (Tar Ve n.1078/2016), sia quando nei medesimi locali venga ad operare un nuovo soggetto (cd. cambio di gestione), rispetto al quale non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che, invece, presidiavano la posizione del precedente titolare (Tar Ve n. 81/20189).
Tali considerazioni - volte a evidenziare la mancanza di un affidamento consolidato circa l’assenza di misure di prevenzione logistica in capo al nuovo gestore dell’esercizio - valgono a fortiori nel caso di specie, in cui, come si desume dallo stesso tenore del ricorso introduttivo, al momento del trasferimento d’azienda, nella tabaccheria per cui è causa non erano installati apparecchi per il gioco (quelli preesistenti erano stati rimossi dalla precedente titolare dell’esercizio), sicché la Scia presentata dalla ricorrente riguardava una 'nuova collocazione' di apparecchi per il gioco, da assoggettare alla nuova disciplina; la ricorrente non ha interesse a contestare la proporzionalità e ragionevolezza delle limitazioni (distanza di 500 metri dai luoghi sensibili) previste dal Comune in quanto, se anche la distanza di sicurezza regolamentare fosse dieci volte inferiore e si riducesse perciò da 500 a 50 metri, la tabaccheria continuerebbe a ricadere all’interno di una 'buffer zone', quella del Parco Ippodromo, dal quale è separata solo da una strada e un marciapiede”.
 

Articoli correlati