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Tar Sicilia: 'Responsabile slot, non necessario porto d'armi'

07 gennaio 2019 - 11:19

Il Tar Sicilia conferma il diniego al rilascio del porto d'armi per difesa personale a un responsabile di slot machine.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Responsabile slot, non necessario porto d'armi'

Il possesso e l'utilizzo di un'arma, tanto più al fine di caccia, costituente un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, non costituisce un diritto del cittadino. Il rilascio o il rinnovo della licenza di portare le armi, disciplinato in particolare dagli artt. 10,11,39 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Tulps), costituisce, infatti, una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli artt. 699 c.p. e art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 10 e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini risultano in ogni caso assolutamente prevalenti e prioritarie. Pertanto, la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica”.

 

Lo ricorda il Tar Sicilia nella sentenza con cui rigetta il ricorso promosso da un responsabile di slot machine contro la Prefettura di Caltanissetta per l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, “in quanto il ricorrente è stato controllato da personale della Polizia di Stato in compagnia di noti pregiudicati del luogo” e poiché “non si rilevano elementi di giudizio per l'incolumità personale tali da giustificare la necessità prevista dall'articolo 42 del Tulps, in relazione all'attività esercitata.
 
 
Secondo i giudici amministrativi “del tutto correttamente l’amministrazione ha ritenuto che non emergono elementi gravi, concreti, attuali, oggettivi e specifici di 'pregiudizio per l’incolumità personale' tali da rendere opportuno il rilascio di porto di pistola per difesa personale (come già rilevato da questa Sezione in sede di scrutinio della domanda cautelare)".
 
Non supera tale rilievo la produzione di documentazione relativa alla richiesta del porto d’armi quale elemento necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società di gestione e di noleggio: di apparecchi da gioco: “trattasi, per un verso, di esigenza manifestata da un soggetto privato (che non elide né attenua la necessità di un rigoroso accertamento dei presupposti da parte dell’autorità di pubblica sicurezza); e, per altro verso, di richiesta comunque del tutto anomala ed eccentrica rispetto alle oggettive caratteristiche della prestazione lavorativa di 'responsabile di slot machine'.
Per consolidata giurisprudenza è, infatti, insufficiente – ai fini della prova del 'dimostrato bisogno' – lo svolgimento di determinate attività commerciali o professionali che potrebbero, in quanto tali, esporre a reati contro la persona o il patrimonio, neppure se tali attività siano svolte in aree del Paese particolarmente colpite da fenomeni criminali e malavitosi ['Il dimostrato bisogno della licenza di portare armi è da considerare insussistente quando l'esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria di soggetti (identificati, ad esempio, alla luce dell'attività svolta), sia contraddistinta da intrinseca astrattezza e sia quindi incoerente con la ratio della norma, fondata chiaramente sull'ineludibile condizione del concreto ed individuale pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi'”, conclude la sentenza.
 

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