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Tar: 'Firenze, limiti orari al gioco in linea con intesa in Conferenza unificata'

10 gennaio 2019 - 09:33

Niente da fare per gli operatori di gioco di Firenze, il Tar Toscana boccia i ricorsi contro i limiti orari vigenti per le sale dal luglio 2018.

Scritto da Fm
Tar: 'Firenze, limiti orari al gioco in linea con intesa in Conferenza unificata'

La gravata ordinanza sindacale n. 204 del 2018 dispone la chiusura delle sale gioco autorizzate ex art. 86 Tulps e lo spegnimento degli apparecchi di cui all’art. 110 Tulps per un totale di 6 ore nell’arco della giornata; una volta accertato che l’istruttoria compiuta per dimostrare la tutela di motivi di interesse generale risulta adeguata, non pare si possa ritenere eccessiva la compressione della libertà di iniziativa economica per il riferito tasso temporale; d’altra parte l’intesa del 2017 tra Stato, Regioni ed Enti locali (citata nel provvedimento impugnato) 'riconosce agli enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco'; è vero che alla suddetta intesa non può riconoscersi un carattere cogente, non essendo ad essa seguito il Dm di recepimento previsto dall’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015; tuttavia essa rappresenta la dimostrazione di una non abnormità della previsione di chiusura o spegnimento stabilita dal Comune di Firenze (che risulta appunto di sei ore), trattandosi del limite massimo ritenuto corretto e lecito anche nella massima sede di coordinamento amministrativo tra Stato, Regioni ed Enti locali; il Collegio non ritiene vi siano margini per una diversa valutazione che si sovrapponga a quella effettuata, nell’ambito delle scelte proprie della discrezionalità amministrativa, sia a livello locale che in sede di coordinamento nazionale”.

 

È quanto si legge nella serie di sentenze con cui il Tar Toscana ha respinto i ricorsi di alcune società attive nel gioco contro i limiti orari disposti dal Comune di Firenze con due ordinanze nel luglio 2018, prevedendo che la chiusura della sale gioco autorizzate ai sensi dell’art. 86 Tulps valga anche per le sale scommesse autorizzate ai sensi del successivo art. 88 .
 
Secondo i giudici amministrativi il combinarsi delle due ordinanze – la n. 204 e la n. 215 - “porta dunque ad un regime disciplinare legittimo (ed anche conforme, nella sostanza, a quanto statuito nei precedenti della Sezione), consistente nel distinguere la disciplina degli apparecchi contenuti in sale dedicate, autorizzate ex artt. 86 o 88 Tulps, ove vi è un maggior controllo dei gestori e una preclusione all’accesso dei minori, da quella degli apparecchi, ex art. 110 Tulps, collocati in locali non dedicati, come bar e tabaccherie, necessariamente connotati da controllo più difficile e senza preclusioni all’accesso”.
 
Inoltre, si legge ancora nella sentenza, “non convincono neppure le censure formali mosse da parte ricorrente, essendo evidente che quello posto in essere dall’ordinanza n. 215 è un intervento di rettifica, giustificato anche dall’erronea indicazione offerta dai pronunciamenti giurisdizionali, nel senso chiarito”.
 
 
ORARI E SANZIONI - Le sale giochi devono rimanere chiuse dalle 18 alle 24 tutti i giorni dell’anno, mentre le slot devono essere completamente spente dalle 13 alle 19 negli altri esercizi autorizzati (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo). Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, mentre alla seconda sanzione nel corso dell’anno scatterà la sospensione di giorni tre dell’attività e della possibilità di accendere gli apparecchi.
 

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