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Slot, Tar Piemonte revoca interdittiva antimafia: 'Motivi insufficienti'

16 gennaio 2019 - 15:12

Il Tar Piemonte revoca interdittiva antimafia a carico di un soggetto coinvolto in operazione Gambling ma conferma cancellazione dell'iscrizione al Ries.

Scritto da Fm
Slot, Tar Piemonte revoca interdittiva antimafia: 'Motivi insufficienti'

“Seppure è vero che il cosiddetto 'giudicato cautelare' ha funzione esclusivamente endoprocessuale (ex plurimis, Cass.pen., sez. VI, 16/01/2018, n.8900) è anche vero che il giudizio di diritto e di fatto reso dal combinato disposto delle pronunce della Corte di Cassazione e del Tribunale del Riesame sulle circostanze e sulla qualificazione delle stesse oggetto del procedimento penale nei confronti del ricorrente rendono sostanzialmente insufficiente la motivazione addotta dalla Prefettura che su quelle medesime circostanze, così come qualificate dagli inquirenti, ha fondato il provvedimento impugnato.

In mancanza, quindi, di ulteriori accertamenti o valutazioni da parte della Prefettura, il provvedimento impugnato deve essere annullato”.

Lo evidenzia il Tar Piemonte accoglie in parte il ricorso di una società contro l'informazione antimafia interdittiva disposta dalla Prefettura e, per l’effetto, annulla il provvedimento.

“Come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento interdittivo antimafia impugnato, il prefetto pone a fondamento della propria decisione gli accertamenti condotti dagli inquirenti a carico dell'amministratore della società in quanto da essi emergerebbe come quest’ultimo fosse associato al sodalizio criminale di matrice ‘ndranghetista coinvolto nella c.d. 'operazione Gambling', con interessi nel settore delle sale da gioco e delle scommesse, e con conseguente sospetto di infiltrazione mafiosa nell’ambito della società rispetto alla quale sussisterebbe una sostanziale continuità gestionale atteso che dalle modalità e dalla tempistica del suo avvicendamento nella società si evincerebbe il carattere sostanzialmente fittizio di tale uscita dalla compagine societaria. Le predette valutazioni sono state contestate da parte ricorrente, tenuto conto peraltro, della natura non definitiva degli accertamenti penali in corso e degli ulteriori sviluppi processuali che hanno, al contrario, escluso la matrice mafiosa dei fatti ascritti al predetto”.

I giudici amministrativi però dichiarano inammissibile il ricorso avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dell'iscrizione dall'Albo dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, Tulps (il Ries). della società ricorrente.

 

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